Rette RSA: sì della Corte Costituzionale al calcolo della compartecipazione

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Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
29 dicembre 2012 18:03
Rette RSA: sì della Corte Costituzionale al calcolo della compartecipazione

Anche i familiari devono far fronte, in base al loro reddito, al pagamento della parte della quota sociale della retta delle RSA per il parente anziano non autosufficiente. La Corte Costituzionale ha dato infatti il via libera alla modalità di calcolo della compartecipazione degli utenti alla quota sociale delle RSA utilizzata anche dal Comune di Firenze. In specifico la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 296 del 19 dicembre 2012, ha fatto finalmente chiarezza sull’annosa querelle relativa alla modalità di compartecipazione dell’utenza ai costi di ospitalità delle persone anziane non autosufficienti in strutture residenziali, stabilita in Toscana con la legge regionale n.

66/2008 di istituzione del Fondo per la non autosufficienza e, in particolare, con l’articolo 14 che ha previsto che “la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto anche della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado”. E lo ha fatto dando ragione a chi, come il Comune di Firenze, ha da sempre ritenuto che, per servizi, quali quelli residenziali, sostitutivi del lavoro di cura svolto dalla famiglia, fosse del tutto legittimo ritenere che la solidarietà familiare (da esprimere appunto attraverso il coinvolgimento economico dei parenti nei costi dell’assistenza) dovesse concorrere con l’intervento della collettività. La Corte Costituzionale in estrema sintesi afferma innanzitutto che la legge regionale n.

66/2008 è pienamente legittima, in quanto va a disciplinare una materia (quella della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi destinati alle persone non autosufficienti) che, in base alla legislazione vigente, non può qualificarsi come livello essenziale di assistenza sociale (LIVEAS) e, conseguentemente, non è da considerarsi di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Questo anche perché il principio contenuto nella legge nazionale sull’ISEE che, anche secondo alcuni pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto qualificarsi come livello essenziale di assistenza (cioè quello dell’evidenziazione della situazione economica della sola persona assistita), presenta forti elementi di indeterminatezza a causa della mancata emanazione del decreto governativo che ne avrebbe dovuto fissare gli ambiti e i limiti di applicazione.

Secondo la Corte Costituzionale, l’assenza di tale decreto rende il principio inapplicabile e dà spazio all’intervento normativo regionale che in Toscana per le prestazioni residenziali ha previsto, appunto, la compartecipazione dei familiari delle persone ospitate nelle strutture, riservando invece quella del solo assistito alle prestazioni domiciliari e semiresidenziali. Significativo, infine, il passaggio della sentenza in cui la Corte Costituzionale evidenzia come sia difficile parlare di livelli essenziali di assistenza in un contesto caratterizzato “dalle progressive riduzioni degli stanziamenti relativi al Fondo per le non autosufficienze” che, di fatto, ne hanno determinato l’azzeramento.

Si è di fronte a una situazione, prosegue la Corte, che ha comportato per gli enti locali “la necessità di intervenire al fine di rendere compatibili tali riduzioni con l’esigenza di garantire le prestazioni sociali in oggetto al più ampio numero possibile di anziani non autosufficienti, in attesa della determinazione dei LIVEAS” e del loro finanziamento da parte dello Stato.

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