"Nuova pronunzia di un giudice di merito che esclude che la vendita online di semi di cannabis -pur in presenza anche di altri prodotti utili alla eventuale coltivazione- configuri violazione della normativa in materia di stupefacenti (art. 82 dpr 309/90)" a fare il punto della situazione è Carlo Alberto Zaina, avvocato e consulente legale Aduc su normativa in materia di stupefacenti "Il Giudice Monocratico presso il Tribunale di Rovereto, con la sentenza che si evidenzia, ha infatti mandato assolto un commerciante (e webmaster) che operava attraverso una pluralità di siti internet, ciascuno dei quali tra loro indipendenti ed autonomi, ponendo in vendita differenti prodotti che l'accusa, invece, riteneva tutti funzionali all'uso di sostanze stupefacenti. Da tale supposizione di strumentalità dei singoli beni commercializzati (lampade, fertilizzanti, semi etc.), oltre che dalla presenza di indicazioni concernenti le risultanze ottenibili teoricamente, si faceva derivare l'accusa con la quale si è dato corso all'azione penale nei confronti dell'imputato. Il Tribunale di Rovereto ha ritenuto – in modo lapidario - di potere assolvere l'imputato muovendo dalla decisione 63/2012 del 17 Gennaio 2012 Sez.
IV Cassazione, classificando, infatti, le informazioni contenute nel blog e nei siti come neutre, vale a dire prive di quel carattere di esaltazione delle qualità droganti dei prodotti ricavabili, idoneo a costituire forma di istigazione. La pronunzia viene, pertanto, a porsi come ulteriore riaffermazione del prevalente orientamento giurisprudenziale che si è venuto a formare negli ultimi anni, sia in sede di merito che di legittimità (salvo qualche rarissima voce contraria) e che ha sancito che la vendita online di semi di cannabis, anche se abbinati ad altri beni, prodotti od informazioni che possano approfondire tematiche di coltivazione, non costituiscono manifestazione di induzione od istigazione all'uso di sostanze stupefacenti"