Firenze – I giovani che avevano già preso accordi con le aziende per fare tirocini formativi e che si erano visti bloccare l’avvio dell’attività formativa per effetto dei vincoli posti dall’articolo 11 della manovra del governo, potranno nuovamente accedere a questa opportunità. La Regione, con una delibera che l’assessore alle attività produttive, lavoro e formazione Gianfranco Simoncini porterà in giunta lunedì, ha istituito nuove tipologie di tirocinio rendendo più estensiva la norma e depotenziando, di fatto, gli effetti della legge nazionale che, come si ricorderà, aveva limitato la possibilità di accedere a questo strumento solo ai neo diplomati e ai neolaureati entro 12 mesi dal conseguimento del diploma. “Un limite non condivisibile e sbagliato – spiega l’assessore Simoncini – che di fatto, nonostante i tentativi di mettere delle toppe con una successiva circolare, restringeva in maniera per noi inaccettabile il campo di attivazione, escludendo del tutto, fra l’altro, moltissimi giovani in possesso di qualifica professionale.
Facendo questo il governo ha interferito con le competenze delle Regioni in materia di formazione professionale e per questo stiamo mettendo a punto il ricorso alla Corte Costituzionale. Nel frattempo, stiamo anche lavorando ad una legge regionale per normare organicamente i tirocini. E’ nelle more di queste iniziative che abbiamo deciso di fare subito una delibera per riportare in vita uno strumento che la manovra del governo aveva totalmente svuotato”. La delibera, integrando la carta dei tirocini e degli stage di qualità entrata in vigore a giugno nell’ambito del progetto Giovanisì, introduce due nuove tipologie, i tirocini di inserimento e reinserimento, che in Toscana non esistevano e che consentono l’accesso anche al di fuori dei vincoli posti dalla legge. In particolare, nel testo che la giunta licenzierà lunedì, si introducono: tirocini formativi e di orientamento, destinati ai neo- diplomati, neo-laureati e a coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica; tirocini di inserimento, destinati ai soggetti inoccupati; tirocini di reinserimento, destinati ai soggetti disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità; tirocini di inserimento o reinserimento destinati ai disabili, in base alla legge 68/99; tirocini di inserimento o reinserimento destinati a soggetti svantaggiati (malati psichici, tossicodipendenti, alcolisti, detenuti). “Il nostro obiettivo – ribadisce Simoncini – è quello di sottrarre i tirocini ad un uso improprio e riportarli alla loro finalità formativa.
E’ per questo che nella nostra norma abbiamo specificato che i tirocini possono essere attivati fino ai 30 anni di età ed introdotto precisi limiti per la durata, che può essere al massimo di 6 mesi, che possono arrivare a 12 per i profili professionali più elevati. Fra le novità, la precisazione che l’attivazione del tirocinio può essere effettuata solo una volta per ciascun profilo professionale. Rimangono confermati tutti i vincoli rispetto al progetto formativo, all’impossibilità di usare i tirocini laddove non vi è contenuto formativo o in sostituzione di carenze di organico o in aziende che hanno lavoratori in cassa integrazione, così come l’intervento a sostegno delle borse di studio e per la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro a tempo indeterminato.”