Firenze, 1 novembre 2024– “Questo tipo di attività, apparentemente scontata per un'agenzia di viaggi, in alcune città era ostacolata dalla polizia locale a causa di un’interpretazione errata del Codice della Strada, secondo cui gli agenti di viaggio potevano trasportare i clienti usando autobus con dieci e più posti, ma non autovetture a nove posti”. spiega Pier Carlo Testa, presidente di Fiavet Toscana, la federazione regionale delle agenzie di viaggio aderente a Confcommercio. “Questo significava obbligare le agenzie, dotate di propri veicoli, a subappaltare il trasporto dei piccoli gruppi agli NCC, senza alcuna necessità imprenditoriale e con evidente danno economico”.
Secondo la Corte, i veicoli di proprietà delle agenzie di viaggio (senza distinzione tra autovetture ed autobus) immatricolati "ad uso proprio" possono essere utilizzati per il trasporto di terzi a scopo commerciale.
Il presidente di Fiavet Toscana Confcommercio racconta la vicenda: “Tutto è iniziato nel 2018, quando un agente di viaggio è stato multato dai vigili del Comune di Siena per aver utilizzato il proprio “nove posti” per trasportare i clienti durante un’escursione. Con il supporto del nostro legale, l’avvocato Francesco Tessari, abbiamo quindi portato il caso in Cassazione, che pochi giorni fa ha accolto le nostre tesi, confermando che l’uso dell’auto di proprietà dell’agenzia di viaggi è qualificabile come “uso proprio”, e come tale pienamente consentito senza incorrere in violazione dell’art. 85 del Codice della Strada. Di fatto, la Corte ha giudicato pienamente legittima la condotta dell’agente, garantendo così una nuova libertà operativa alle agenzie”. Un impatto decisivo sul turismo nazionale.
Secondo Testa, “la sentenza apre nuovi scenari per il mercato turistico, offrendo vantaggi concreti per i piccoli gruppi di turisti e offrendo un assist decisivo alla politiche contro l’overtourism. Sì, perché potremo trasportare a costi molto più bassi i piccoli gruppi, rendendo più sostenibili le destinazioni congestionate come Firenze, ma anche promuovere mete alternative nel territorio circostante.
In vista del Giubileo, questa flessibilità rappresenta una risorsa preziosa per molte città italiane, Roma in primis”. La possibilità di utilizzare mezzi propri porta anche a un vantaggio economico per i turisti, come spiega Testa: “offriremo servizi a costi più competitivi e finalmente le agenzie di incoming potranno competere meglio con i tour operator stranieri, che fino ad oggi avevano margini di manovra più ampi. Questa sentenza è dunque un’opportunità per ripristinare un contesto più equo e sostenibile per le nostre agenzie.” Un precedente legale di riferimento.
L’avvocato Francesco Tessari conferma l’importanza della pronuncia della Cassazione: “La decisione è inappellabile e costituisce un precedente di portata nazionale. La Suprema Corte ha espresso con estrema chiarezza un principio di diritto a cui le amministrazioni locali dovranno conformarsi. La Corte ha poi deciso direttamente la causa annullando le sanzioni, anziché rinviare al giudice del merito come spesso accade. Una vittoria piena per le ragioni della categoria”.
“Con questa sentenza”, sottolinea il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano, “la Corte di Cassazione contribuisce a rafforzare la competitività e la sostenibilità della filiera del turismo italiano, in linea con le necessità di un settore in continua evoluzione”.“La sentenza di buon senso della Cassazione mette al centro l’interesse del consumatore”, aggiunge il presidente di Confturismo Toscana Daniele Barbetti. “Forse arriva tardi, ma finalmente ora le agenzie di viaggio potranno lavorare con maggiore serenità, in una certezza del diritto che può solo far bene al mercato. Come Confturismo Toscana abbiamo sempre sempre sostenuto le ragioni di Fiavet e supportato la loro attività su tutti i fronti”.
"Non ci convince affatto la recente sentenza della Corte di Cassazione, che legittima il trasporto di persone tramite veicoli privati di tour operator destinati all’uso proprio ," afferma Claudio Giudici, presidente nazionale di Uritaxi. "Questa decisione crea un contesto in cui tutele professionali e assicurative variano a seconda che il trasporto avvenga con un mezzo di proprietà di un tour operator o di un’agenzia turistica. Si tratta di un'interpretazione basata su un regio decreto del 1936, lontano dalla realtà normativa odierna e dagli sviluppi del Codice della strada. Quel decreto, infatti, parla genericamente di 'noleggio di autovetture', ben diverso dal noleggio con conducente, per il quale sono richiesti requisiti professionali e specifiche autorizzazioni."
"Questa sentenza - prosegue Giudici - ispirata alla despecializzazione professionale, potrebbe avere effetti ben più ampi, con un impatto su numerosi settori se il principio da seguire resta quello di una semplice 'prestazione turistica di accoglienza e assistenza'. Una tale interpretazione avvantaggia i grandi gruppi, capaci di gestire molteplici attività a prezzi ridotti, ma a scapito della sicurezza. Potremmo dire: affari per loro e prezzi stracciati per i consumatori, ma la sicurezza resta in secondo piano," conclude il presidente Uritaxi.