E' online sul sito dell'Aduc una nuova scheda pratica sul tentativo obbligatorio di conciliazione, curata da Rita Sabelli "In termini generali, la conciliazione e' il procedimento attraverso il quale due parti in contrasto raggiungono un accordo "amichevole" con l'aiuto di un terzo. Se l'accordo arriva nel corso di una causa e il terzo e' quindi il giudice adito, la conciliazione si dice "giudiziale" altrimenti e' detta "stragiudiziale", se ottenuta al di fuori del giudizio.
In questo caso il terzo puo' essere un giudice (si vedano per esempio le conciliazioni svolte presso il giudice di pace) oppure un altro soggetto, anche un professionista, detto "mediatore" o "conciliatore". I principi della conciliazione sono: l'indipendenza: il terzo deve essere in posizione imparziale rispetto all'argomento discusso; la trasparenza: le parti devono conoscere i limiti di competenza del terzo, le caratteristiche del procedimento, i suoi costi, etc.etc. il contraddittorio: le parti devono poter esprimere tutte le proprie ragioni e presentare dichiarazioni di esperti esterni. la legalita': il consumatore non deve essere privato delle garanzie assicurategli dalla legge; l'efficacia: il consumatore deve poter agire da solo (senza avvocato), i costi devono essere ridotti e la durata breve, il terzo deve attivarsi per il raggiungimento dell'accordo; liberta': la decisione proposta dal terzo e' vincolante solo se accettata da ambo le parti; rappresentanza: le parti hanno diritto di essere rappresentate da altro soggetto, in qualunque fase della procedura. Nella normativa italiana - prosegue la dottoressa Sabelli - la conciliazione e' presente da anni, nata come conciliazione giudiziale (conclusa in corso di causa su proposta del giudice) e poi sviluppatasi in ambito stragiudiziale con il giudice conciliatore (oggi il giudice di pace) e gli organismi esterni (anche privati) di conciliazione, come le camere di commercio e il Co.re.com (organi dell'Autorita' garante per le telecomunicazioni). In particolare il d.lgs.
5/2003, ora in parte abrogato, disciplinava le conciliazioni in ambito societario ed istituiva un registro dei mediatori presso il Ministero della giustizia, lo stesso registro che viene ora implementato dalla nuova figura dei mediatori civili". Gia' dal Marzo 2010 le disposizioni che regolano le conciliazioni sono state riformate ed uniformate, nel rispetto dei dettami europei, dal D.lgs.28/2010 e successivo decreto attuativo (DM 18/10/2010 del Ministero di Giustizia). Gli ambiti d'obbligo sono: - controversie inerenti i diritti reali (proprieta', usufrutto, etc); - controversie inerenti la divisione; - controversie inerenti le successioni ereditarie; - controversie inerenti i patti di famiglia; - controversie inerenti la locazione e l'affitto di aziende; - controversie inerenti il comodato; - controversie inerenti la responsabilita' medica; - controversie inerenti la responsabilita' da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicita''; - controversie inerenti i contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (incidenti stradali) la mediazione rimane invece facoltativa, essendo stata prorogata l'obbligatorieta' al marzo 2012.