Imposta Comunale sugli Immobili: le novità del 2008

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
06 giugno 2008 14:54
Imposta Comunale sugli Immobili: le novità del 2008

Con il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, è stata prevista per l'anno 2008 l'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) per l'abitazione principale e relative pertinenze (garage, box, cantine, magazzini), secondo i limiti previsti nel Regolamento Ici, ossia n. 2 C/6 e n. 1 C/2. L'esenzione riguarda le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (di norma coincidente con la residenza), ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico), per le quali si applica l'aliquota agevolata (5,5 per mille) e la detrazione per abitazione principale di € 139,44 (o, eventualmente, la maggiore detrazione di € 154,94 con apposita autocertificazione), salvo possibili modificazioni ministeriali.

L'esenzione è prevista anche per le abitazioni assimilate all'abitazione principale dal Regolamento Ici: abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale; abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; abitazione concessa in uso gratuito a soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale verificate ai sensi delle normative comunali in materia dall’Ufficio Assistenza e dal Comando di Polizia Municipale, ed utilizzata in esclusiva dai medesimi come abitazione principale; abitazione posta sul confine comunale, con doppio accatastamento, di proprietà di residenti nel comune limitrofo, che costituisce, con l'unità ubicata nel comune confinante, la dimora abituale del proprietario; abitazione locata dal proprietario con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; abitazione posseduta per quota parte a titolo di proprietà o di usufrutto con altri familiari, che la utilizzano come abitazione principale, da soggetto che abita in affitto a condizioni che lo stesso non possieda altre unità immobiliari adibite ad abitazione; abitazione non locata ma non a disposizione del proprietario in quanto interessata da provvedimento di esecuzione immobiliare a condizione che la stessa costituisca l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale dai componenti il nucleo familiare (eccetto le pertinenze) e che sia utilizzata come abitazione principale una volta acquisito il possesso.

In tutti questi casi, lo stato di abitazione principale deve risultare da un’autocertificazione del contribuente da presentare entro il 31/12 relativo all'anno oggetto d'imposta indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. L'esenzione si applica inoltre per: le abitazioni utilizzate come abitazione principale dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ex Iacp); le abitazioni utilizzate come abitazione principale dagli assegnatari di alloggi in cooperative a proprietà indivisa; le abitazioni del soggetto non assegnatario a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di altre abitazioni nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale; le abitazioni non affittate dei residenti all'estero.

Sulla base di una prima interpretazione delle norme, nulla cambia per il calcolo Ici degli altri immobili posseduti. Il versamento in acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno 2008 mentre il versamento a saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2008.
Rimborsi
Chi avesse già versato l'acconto Ici 2008 in misura superiore a quanto dovuto dovrà presentare una richiesta di rimborso al Comune; il contribuente avrà 5 anni di tempo per chiedere il rimborso ma prima di chiederlo si consiglia di attendere il consolidarsi della nuova normativa con la conversione in legge del decreto.

Il Comune si riserva di aggiornare questa nota nel caso in cui dovessero sopravvenire diverse interpretazioni delle norme. Se l'applicazione della nuova normativa dovesse comportare per alcune categorie di utenti l'obbligo del versamento di una maggiore imposta, il Comune consentirà ai contribuenti di versare la differenza dovuta contestualmente al versamento del saldo Ici 2008 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

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