Bollette senza contratto di fornitura, chi paga? Risponde l'avvocato Visciola

"Può un ente gestore di servizio pubblico pretendere il pagamento di bollette sulla base della sola residenza e di pregresse fatture pagate, senza provare l’esistenza di un contratto di fornitura sottoscritto?"

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
02 dicembre 2013 12:22
Bollette senza contratto di fornitura, chi paga? Risponde l'avvocato Visciola

Gent.mo Avvocato Visciola, può un ente gestore di servizio pubblico (acqua) pretendere il pagamento di bollette sulla base della sola residenza e di pregresse fatture pagate, senza provare l’esistenza di un contratto di fornitura sottoscritto? Gent.ma Signora, da quanto mi riferisce il suo ente gestore ha preteso il pagamento di bollette sulla base della sola residenza e di pregresse fatture pagate, senza provare l’esistenza di un contratto di fornitura sottoscritto. Devo innanzitutto premettere, in linea generale, che andrebbe esaminato il regolamento dell’ente fornitore del servizio, per verificare se esso richieda o meno la forma scritta (che parrebbe qui assente) per il perfezionamento del contratto di fornitura e, nel caso specifico, andrebbe altresì individuato chi in passato ha pagato le bollette e a nome di chi. Ciò premesso, il primo quesito da affrontare attiene alla natura del contratto di fornitura, ovvero se sia un contratto formale, per il cui perfezionamento è richiesta la forma scritta ad substantiam, o un contratto a forma libera, che può concludersi anche per fatti concludenti.

Nel primo caso, l’assenza di qualsiasi forma di stipulazione o di prova dell’esistenza di qualsivoglia contratto scritto, escluderebbe il perfezionamento del contratto: con la conseguenza che l’ente gestore potrebbe al più pretendere il pagamento dell’effettiva fruizione del servizio secondo i principi generali sull’indebito arricchimento. Nel secondo caso, invece, potrebbe ritenersi perfezionato il contratto anche per fatti concludenti, ovvero dimostrando che vi è stata fruizione del servizio e pagamento del medesimo, anche in assenza di formale sottoscrizione del contratto a monte. Ferma restando la necessità di esaminare il regolamento dell’ente fornitore del servizio, posso osservare che sussiste giurisprudenza che considera il contratto di fornitura quale contratto non soggetto a puntuali requisiti formali.

Come tutti i contratti di utenza pubblica, anche nella somministrazione di acqua non sarebbero riscontrabili differenze rispetto al generale contratto di somministrazione, alla cui disciplina viene dunque assoggettato, senza che per esso sia richiesta alcuna solennità di forma: a rivelarne l’esistenza, sarebbe bastevole l’intento e l’attuazione, ovvero il comportamento di fatto dei soggetti, consistente nella ricezione e fruizione, da parte di uno degli stessi, della fornitura effettuata dall’altro. Laddove, pertanto, risultassero elementi per provare la conclusione del contratto di fornitura per fatti concludenti – sempre partendo dall’assunto secondo il quale per il medesimo non è richiesto alcun requisito di forma – ben potrebbe l’ente gestore pretendere il pagamento dei canoni anche in assenza di una (successiva) fruizione del servizio. Rimane da affrontare il tema dell’onere della prova, ovverosia come possa essere dimostrata la conclusione del contratto per fatti concludenti. Nel caso di specie, la prova sarebbe costituita unicamente dalla presenza di fatture pregresse. La giurisprudenza tende ad escludere che la fattura costituisca prova idonea in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, dal momento che, essendo essa un documento prodotto dalla parte che se ne avvale, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell’onere della prova. Conseguentemente, quando il rapporto contrattuale sia contestato, la fattura non può assurgere a prova del negozio, ma ne costituisce al più un mero indizio, con la conseguenza che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove, da parte sua, anche per testimoni, dirette a dimostrare il contrario di quanto emergente dalla fattura. Cordialmente, Avv.

Roberto Visciola

Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze.

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