Gent.mo Avvocato, vorrei sapere se un testamento redatto a mano su carta comune e senza alcuna sottoscrizione, è valido o meno. Grazie. Gent.ma Signora, il testamento è l’atto con il quale taluno dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. La parola testamento deriva dal latino “testatio mentis”, ovvero attestazione di volontà. In particolare, trattasi dell’ultima attestazione di volontà che un soggetto può compiere per disporre delle proprie sostanze ed è per tale motivo che il legislatore ha dettato una normativa ben precisa volta, da un lato, a salvaguardare la libertà testamentaria dell’individuo e, dall’altro, a garantire la riferibilità dell’atto all’individuo stesso. Sotto il primo profilo, viene disposto che il testatore è sempre libero di modificare il proprio testamento o eliminare quello precedentemente redatto in ogni tempo e con qualsiasi forma: dunque, per ipotesi, anche un testamento pubblico, ovvero redatto con l’ausilio di un notaio, può cadere a fronte di un successivo testamento olografo a semplice firma del testatore. Sotto il secondo profilo, è previsto uno speciale formalismo per la redazione del testamento, che può esser fatto in presenza di testimoni davanti ad un notaio (nella duplice veste di testamento pubblico e testamento segreto), oppure dal solo testatore, con un testamento olografo. Per quest’ultimo, tuttavia, mancando sia la presenza dei testimoni che l’assistenza di un notaio, è necessario garantire la riferibilità del medesimo al testatore: a tal fine, per la validità di un testamento olografo, si richiede che sia redatto integralmente di proprio pugno dal testatore e da lui stesso sottoscritto. Nessuna rilevanza ha il supporto nel quale il testamento viene scritto, dunque la carta comune va bene. Ma, come sopra precisato, è necessario il duplice requisito dell’olografia e della sottoscrizione. Olografia e sottoscrizione devono sussistere entrambi, pena la nullità del testamento: la loro assenza è infatti sanzionata con la nullità. Nel caso da Lei prospettato, il testamento, anche se scritto integralmente di proprio pugno dal testatore, deve pertanto ritenersi nullo, dal momento che manca il requisito imprescindibile della sottoscrizione, necessaria ai fini di garantire la riferibilità dell’atto al testatore stesso. Del resto, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, il requisito della sottoscrizione, previsto dall'art.
602 cod. civ., è richiesto per soddisfare l'esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della riferibilità delle disposizioni al testatore (già assicurata dall'olografia), ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento, abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento. Un rigido formalismo, dunque, al quale si affianca la rigidità delle interpretazioni giurisprudenziali in materia: ad esempio, non sono state reputate valide eventuali firme apposte dal testatore su una busta contenente la scheda testamentaria, perché tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta; e vi sono sentenze in cui si nega validità alla sottoscrizione apposta non in calce al testamento, bensì di lato. Quanto sopra, conferma, a maggior ragione, come il testamento di cui al quesito in oggetto non possa esser considerato di alcun valore giuridico. Cordialmente, Avv.
Roberto Visciola
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L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico
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