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La casa è di proprietà di mio marito, a chi spettano le spese?

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Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
22 ottobre 2013 14:22

Gent.mo Avvocato, mi sono recentemente separata da mio marito e mi è stata assegnata la casa familiare, in quanto nostro figlio è stato affidato a me. La casa familiare è di proprietà di mio marito ed ha altissimi costi di gestione, in quanto il condominio è dotato di portiere. A chi spettano le spese? Visto che lui dispone di altri immobili, posso chiedere che mi venga assegnata un’altra casa di sua proprietà con minori spese di gestione? Cara Signora, l’assegnazione della casa familiare risponde all’esigenza di mantenere i figli nell’habitat domestico in cui sono cresciuti.

Come ben chiarito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 8756/2011) “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli e/o che conviva con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti; sebbene, pur nel ricorso di tali due presupposti, l’assegnazione della casa non costituisca una regola assoluta ma attribuisca un potere discrezionale al giudice, tuttavia nell’esercizio di questo potere assume valore prioritario l’interesse dei figli a rimanere nell’ambiente domestico in cui sono vissuti”. Di conseguenza, laddove i genitori siano proprietari di più immobili, il provvedimento di assegnazione della casa familiare non può riguardare un qualsiasi immobile tra quelli di proprietà, ma solo ed esclusivamente quello che nel tempo è stato adibito a stabile abitazione dei coniugi e dei figli. Il fatto che a lei sia stata assegnata quella specifica unità immobiliare è sicuramente dipeso dalla circostanza che durante il matrimonio lei e suo marito vi avete vissuto insieme a vostro figlio e, nel momento in cui, in sede di separazione, lo stesso è stato a lei affidato, si è provveduto ad assegnarle quella casa per garantirgli il mantenimento dell’ambiente domestico e delle consuetudini della vita familiare. Non può, dunque, chiedere che le venga assegnata altra casa di suo marito, facendo leva sugli alti costi di gestione di quella che le è stata assegnata, dal momento che verrebbero meno i presupposti dell’assegnazione stessa, non risultando l’altra casa quella in cui vostro figlio è cresciuto. Per quanto attiene alle spese, se è vero che la casa risulta di proprietà di suo marito (che, per la stessa, sarà tenuto a pagare le imposte), è anche vero che è lei a farne uso e dunque le spese di ordinaria amministrazione – pur onerose – sono a suo completo carico, mentre suo marito sarà tenuto a sostenere le spese condominiali straordinarie, alla stessa stregua di un rapporto tra locatore e conduttore. Chiarissima, sul punto, Cass.

Civile, sez. I, sent. n. 3836/2006: “l'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, in parte qua, del comproprietario) dell'immobile assegnato, onde, qualora il Giudice attribuisca ad uno dei coniugi l'abitazione di proprietà dell'altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario". Cordialmente, Avv.

Roberto Visciola Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it

L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze.

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