Un difensore civico per le Comunità montane

Equiparare al difensore civico provinciale il difensore civico che fa capo alla Comunità montana che diventerebbe così un vero e proprio servizio di “funzione associata” tra diversi comuni.

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
21 marzo 2010 17:42
Un difensore civico per le Comunità montane

La Finanziaria 2010 prevede, tra l’altro, la soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I cittadini, quindi, non potranno più fruire del difensore civico comunale ma dovranno rivolgersi a quello provinciale. “Niente di più sbagliato - sostiene Oreste Giurlani, sindaco di un piccolo comune di montagna nonchè presidente di Uncem Toscana che rapprsenta circa 160 comuni montani - in quanto si preclude così a tutti i cittadini di far valere i propri diritti tramite questa figura.

Non c’è alcun dubbio - dice Giurlani - che partire da un piccolo comune di montagna e recarsi nel capoluogo di provincia per esporre al difensore civico le proprie lagnanze è quanto di più subdolo possa esistere per cancellare, seppure indirettamente tale figura”. Sappiamo tutti che in montagna si vive tra mille difficoltà e che è quasi impossibile per le persone, sopratutto anziane o disabili, potersi avvalere di tale servizio se è fuori del proprio territorio comunale. A questo proposito vogliamo ricordare l’iniziativa di Ledha (Lega italiana per i diritti delle persone con disabilità), che ha avviato una campagna ai primi dell'anno sul social network Facebook intitolata "Salviamo il Difensore Civico".

L'obiettivo è raccogliere 1000 adesioni entro la fine di aprile. Oltretutto c’è chi sostiene che le indicazioni della Finanziaria per essere valide devono essere recepite dai comuni con apposita delibera. Alessandro Barbetta, difensore civico di Milano sottolinea che "l'entrata in vigore della legge finanziaria non ha prodotto alcun effetto diretto sul Difensore civico comunale. L'istituto può essere soppresso solo con una modifica statutaria deliberata dal Consiglio comunale”. Ma Giurlani indica un’altra via d’uscita: visto che la Finanziaria parla di abolizione del difensore civico comunale e non di quello provinciale è possibile equiparare a quest’ultimo il difensore civico che fa capo alla Comunità montana che diventerebbe così un vero e proprio servizio di “funzione associata” tra diversi comuni, garantendo una certa vicinanza del difensore civico alle popolazioni di montagna. “Così facendo - conclude Giurlani - i comuni aderenti alla Comunità montana troveranno in questa la possibilità di fornire ai cittadini il servizio, mentre al difensore civico provinciale si rivolgeranno le popolazioni di comuni di pianura o vicine al capoluogo di appartenenza”. Non dimentichiamo che il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio. La ricerca storica sull’esistenza di figure istituzionalmente preposte, nel passato, a vigilare sul buon andamento dell’attività amministrativa ed a tutelare le persone dagli abusi commessi dai funzionari pubblici, aiuta a comprendere meglio e ad inquadrare correttamente la figura del difensore civico per come emerge dalla normativa europea e statale.

Lo studio della progressiva evoluzione storica dell’istituto evidenzia indubitabilmente che molte prerogative, riconosciute oggi all'ombudsman, sono sorprendentemente affini e talvolta identiche a quelle di figure istituite presso molte città dell’impero romano sin dai primi secoli dell’era cristiana. Del resto dai primi tempi della Repubblica lo ius intercessionis attribuiti ai tribuni della plebe copriva molte funzioni che ora sono pensate per il difensore civico.

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