Dal 20 marzo 2010 è in vigore il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, relativo alla “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Si tratta della prima normativa organica sulla conciliazione / mediazione approvata in Italia. Il provvedimento introduce l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Si parla di obbligatorietà in quanto il tentativo di conciliazione costituirà un passaggio necessario prima dell’eventuale giudizio ordinario, dinanzi ad un giudice statuale o a un arbitro. Le disposizioni relative all’obbligatorietà del tentativo acquisteranno efficacia decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto (art. 24, comma 1). In questo anno, in cui non esisterà ancora un obbligo di procedere al tentativo di conciliazione, sarà importante che i consumatori, le imprese e gli stessi professionisti “provino” il servizio, per sperimentare la validità della soluzione alternativa alle liti giudiziarie.
A Firenze operano già un protocollo d’intesa sulla conciliazione delegata dagli uffici giudiziari e due organismi di conciliazione iscritti nel Registro del Ministero della Giustizia: il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze (iscritto al n. 4 del Registro) e l’Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF) (iscritto al n. 37).