Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con un decreto che è già in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha concesso la denominazione di origine protetta “Olio extravergine di oliva delle colline di Firenze” ai produttori che operano nelle Province di Firenze e di Prato.
Per la provincia di Firenze il territorio interessato riguarda la grande maggioranza dei comuni. Fuori dalla nuova Dop sono infatti solo i comuni di Cerreto Guidi, Vinci, Fucecchio, Capraia e Limite e Greve in Chianti, oltre a parte dei territori di Tavarnelle Val di Pesa, San Casciano e Barberino Val d’Elsa.
Per la Provincia di Prato è l’intero territorio ad essere incluso nei confini della nuova denominazione protetta.
Già da questo raccolto gli oli prodotti rispettando il disciplinare della Dop possono essere commercializzati con il marchio “Colline di Firenze”.
Il marchio è una sintesi grafica di elementi tipici del paesaggio delle colline fiorentine e pratesi - cipressi, foglie d’olivo, la Cupola del Brunelleschi – racchiusi in una forma circolare.
La Denominazione di Origine Protetta dell’olio extravergine di oliva delle “Colline di Firenze” e il suo marchio sono stati presentati questa mattina alla stampa in Palazzo Medici Riccardi a Firenze.
Sono intervenuti alla presentazione l’assessore all’agricoltura della Provincia di Firenze Pietro Roselli, il presidente dell’associazione degli olivicoltori associati di Firenze e Prato Ritano Baragli, sindaci ed amministratori dei Comuni delle province di Firenze e di Prato, rappresentanti delle Comunità Montane, delle Camere di Commercio di Firenze e di Prato e delle associazioni agricole.
“Con la Dop trova riconoscimento la qualità dell’olio extravergine dei nostri territori – ha detto l’assessore Roselli – ed il consumatore può contare sulla tutela che il marchio ‘Colline di Firenze’ dà garantendo l’origine e le modalità della produzione.
La Provincia di Firenze crede che proprio la qualità, dei prodotti agroalimentari, collegata alla tipicità, rappresenti il valore aggiunto delle promozioni che gli enti locali, insieme alle Camere di Commercio ed ai produttori, stanno conducendo. Anche al Salone Gusto di Torino abbiamo partecipato con questa impostazione, che è effettivamente premiata dai mercati, mentre abbiamo complessivamente investito dal 2000 ad oggi circa 62 milioni di euro a sostegno delle aziende, del miglioramento delle produzioni, dell’ambiente del paesaggio”.
Il riconoscimento della denominazione di origine protetta è stato chiesto al Ministero dagli Olivicoltori associati di Firenze e Prato (Assoprol).
Il attesa del completamento delle pratiche per l’estensione a livello Europeo, la Dop dell’olio extravergine delle ‘Colline di Firenze’ ha valore, a titolo transitorio, nazionale.
Per avere il marchio ‘Colline di Firenze’ gli oli devono rispettare un disciplinare di produzione.
Le olive devono provenire dal territorio incluso nei confini della denominazione – il disciplinare sottolinea l’importanza del fattore climatico - e essere per almeno l’80% di piante delle qualità “frantoio”, “correggiolo”, “moraiolo”, “leccino o “pendolino”.
L’acidità deve risultare inferiore allo 0,5%, il colore da verde intenso a giallo, l’aroma fruttato, il gusto mediamente amaro e piccante.
Tutte le fasi di produzione devono essere documentate. La raccolta è prevista prima del 31 dicembre, direttamente dalle piante; nel disciplinare si fa riferimento espresso alla cosiddetta “brucatura”, le tecnica manuale di raccolta dai rami, come fattore tradizionale di qualità. Le olive cadute naturalmente non devono essere utilizzate, le altre devono essere sistemate in contenitori che ne impediscano lo schiacciamento e pressate entro cinque giorni, con metodi che non alterino le caratteristiche fisiche ed organolettiche, in frantoi all’interno della zona di produzione.
L’olio estratto non può superare i 900 chili per ettaro. Anche l’imbottigliamento (in soli contenitori di vetro, ceramica, terracotta smaltata, oppure banda stagnata per le capacità superiori) deve avvenire all’interno della zona di produzione e non oltre il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di raccolta.