L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 12 agosto scorso la circolare n. 38/E che fornisce un'ampia gamma di chiarimenti in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali disposte per la prima casa

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
01 settembre 2005 19:01
L'Agenzia delle Entrate ha emanato il 12 agosto scorso la circolare n. 38/E che fornisce un'ampia gamma di chiarimenti in merito all'applicazione delle agevolazioni fiscali disposte per la prima casa

L'agevolazione consente di:
- applicare l'imposta di registro con un'aliquota inferiore, pari al 3 per cento piuttosto che al 7 per cento ordinario;
- calcolare l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa rispettivamente del 2% e dell'1%.
Naturalmente, lo sconto fiscale previsto è strettamente circoscritto a case di abitazione non di lusso. Tra i chiarimenti più rilevanti contenuti all'interno della presente circolare si segnalano:
- gli italiani emigrati all'esterohanno diritto ad usufruire dei benefici previsti dall'agevolazione se acquistano l'immobile come prima casa nel territorio dello Stato, senza però che sia necessario stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui si trova l'immobile;
- l'agevolazione interessa anche i fabbricati rurali idonei all'uso abitativo e quindi non riguarda esclusivamente gli edifici urbani;
- anche gli immobili ancora in corso di costruzione possono fruire dello sconto fiscale a patto che si tratti di abitazioni non di lusso;
- questo sconto fiscale vale anche per l'acquisto di abitazione contigua;
- l'agevolazione trova applicazione anche nelle ipotesi di successione e donazione, sempre che sussistano le condizioni generali in capo all'erede.
Scadenza:al fine di conservare l'agevolazione deve essere dimostrata l'ultimazione dei lavori entro 3 anni dalla registrazione dell'atto.

Solo successivamente l'amministrazione potrà controllare l'effettiva spettanza del beneficio, provvedendo al recupero dell'imposta nei casi in cui i lavori non siano ultimati.

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