Sono state pubblicate sul bollettino della Consob le sanzioni inflitte al gruppo Monte dei Paschi di Siena per la vicenda dei prodotti della Banca 121

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
27 giugno 2005 00:10
Sono state pubblicate sul bollettino della Consob le sanzioni inflitte al gruppo Monte dei Paschi di Siena per la vicenda dei prodotti della Banca 121

Una quarantina i personaggi di spicco sanzionati dalla Consob, fra i nomi di rilievo figurano: Vincenzo De Bustis, Giovanni e Quirico Semeraro, Lorenzo Gorgoni, Nicola Onorati, Valerio Pacelli, Giampietro Gennaioli e Rosanna Venneri. Praticamente tutto il vertice dall'allora Banca 121 e' stato multato per un totale di 3.300.000 euro.
Cio' che maggiormente colpisce e' la tipologia di violazioni accertate dalla Consob. Oltre a quelle legate alle modalita' di vendita, vi sono violazioni piu' generali legate alla natura stessa del prodotto, come l'Aduc ha sempre sostenuto.

Ecco l'elenco:
1 - art. 21, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 58 del 1998, per non essersi, l'intermediario, comportato con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
2 - art. 21, comma 1, lettera d) del d.Igs. n. 58 del 1998 e art. 56 del regolamento CONSOB n.11522/1998, per non essersi, l'intermediario, dotato di procure idonee a garantire l'efficiente, ordinata e corretta prestazione del servizio;
3 - art. 21, comma 1, lettera d) del d.lgs.

n. 58 del 1998, per non essersi, l'intermediario, dotato di risorse, anche di controllo interno, idonee alla efficiente prestazione dei servizi di investimento;
4 - art. 26, comma 1, lett. e) del regolamento Consob 11522/ 1998, per non avere acquisito, l'intermediario, una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi, nonche' dei prodotti diversi dai servizi d'investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;
5 - art.

28 del regolamento Consob 11522/1998, per non avere, l'intermediario, effettuato o consigliato operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulla implicazione della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento;
6 - art. 29 del regolamento Consob 11522/1998, per non essersi, l'intermediario, astenuto dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate alla clientela per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione;
7 - art.

32 del regolamento Consob 11522/1998, per non avere, l'intermediario, eseguito in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse.
Le violazioni n. 1, 4 e 7 riguardano evidentemente il prodotto in quanto tale e riecheggiano la pregevole sentenza del Tribunale di Firenze in una causa seguita da uno dei legali che collaborano con l'Aduc che ha dichiarato il contratto nullo, annullabile e comunque inefficace.
Di particolare rilievo e' l'accertamento della violazione dell'art.

32 del Reg. Consob 11522.
Fin dai primi giorni dello scandalo MyWay/4You l'Aduc ha posto l'attenzione sulle obbligazioni incluse in questi piani. Le Banche del gruppo MPS, infatti, vendevano queste obbligazioni con un incredibile ricarico oscillante fra il 10 ed il 30% in spregio del principio di "best execution" sancito nell'art.32 del Reg. Consob 11522. Adesso anche la Consob ha accertato questa violazione.

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