Il Comune di Livorno rilascerà, a partire da lunedì 26 marzo, attestazioni di “famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi e di convivenza”, su richiesta degli interessati. Lo ha stabilito il Sindaco di Livorno Alessandro Cosimi, con un proprio atto del 12 marzo 2012, in base al quale le persone conviventi, se lo desiderano, potranno chiedere che sulla propria scheda di famiglia sia annotata l’esistenza di vincoli affettivi. Non si tratta dell’istituzione di un registro delle unioni, ma di un modo, dal valore altamente simbolico (e non solo), per riconoscere l’esistenza di un legame affettivo tra due persone non sposate (senza distinzione di sesso). Come ha spiegato questa mattina alla stampa l’assessore alle Politiche Sociali Gabriele Cantù, “si rafforza il concetto di vincolo affettivo della famiglia, si dà più dignità alle persone, riconoscendo situazioni che di fatto esistono e che nessuno può negare.
Basti pensare a quanto sono calati i matrimoni che si celebrano nella nostra città: erano oltre 900 nel 1980, nel 2000 superavano le 700 unità, oggi si arriva a malapena a 550 matrimoni l’anno”. “E’ un goal a favore dei diritti della persona – ha detto la consigliera comunale Arianna Terreni, presidente della VIII commissione consiliare “Pari Opportunità” e promotrice della mozione che ha portato all’iniziativa di oggi - non è un favore fatto a pochi, ma una cosa che arricchisce tutta la società”. Come hanno spiegato il dirigente dei servizi demografici del Comune Antonio Picchianti e la responsabile dell’ufficio Anagrafe, Donatella Iaccarino, “la nuova procedura non avrà effetti giuridici, ma pratici sì”.
Per esempio, chi ha il proprio convivente in carcere può produrre l’attestazione per avere l’ autorizzazione per i colloqui. Alcuni datori di lavoro la richiedono per concedere permessi retribuiti ai dipendenti in caso di malattia del compagno. “A Livorno non partiamo da zero – ha concluso l’assessore Cantù – per esempio già da tempo la famiglia anagrafica è riconosciuta per gli alloggi popolari, per i nidi. Ma appunto, la nuova attestazione costituisce un tassello in più in una società che si evolve”. Gli attestati avranno validità semestrale e verranno rinnovati ogni volta che gli interessati ne avranno bisogno. Ecco che cosa prevede la procedura disciplinata con atto del Sindaco del 12 marzo 2012. 1.1 .
In primo luogo, “La dichiarazione della sussistenza di vincoli affettivi, valida agli effetti anagrafici per la costituzione di famiglia anagrafica, deve essere resa e sottoscritta davanti all’Ufficiale di Anagrafe dagli interessati, purché maggiorenni, riportando le indicazioni degli intestatari e le ragioni per le quali la stessa è formulata ai sensi dell’art. 4 del regolamento anagrafico”. Cioè si dovrà dichiarare di essere persone coabitanti in virtù di vincoli affettivi. 1.2 .
In secondo luogo, “La coabitazione è condizione necessaria perché possa essere riconosciuta l’esistenza di vincoli affettivi. L’attestazione di famiglia anagrafica per vincoli affettivi cessa con il cessare della coabitazione”. 1.3 . In terzo luogo, “Le persone già risultanti all’anagrafe come conviventi e, quindi, costituenti un nucleo familiare, possono rendere un’esplicita dichiarazione circa l’esistenza di vincoli affettivi. Tale dichiarazione verrà annotata sulla scheda di famiglia”. 1.4 .
Di seguito ancora, “Le persone già iscritte all’anagrafe e costituenti nuclei familiari disgiunti possono rendere la dichiarazione della sussistenza di vincoli affettivi valida agli effetti anagrafici ai fini dell’aggregazione in un'unica famiglia”. Inoltre “Al momento del cambio di residenza o di abitazione gli interessati possono sottoscrivere, alla presenza dell’ufficiale di Anagrafe, la richiesta di costituzione di nuova famiglia anagrafica dichiarando il legame affettivo che li unisce ai sensi dell’art.
4 del citato regolamento anagrafico”. 1.5 . A seguito di tali dichiarazioni, dopo aver accertato le condizioni previste in ordine al vincolo della coabitazione, l’Ufficiale di Anagrafe “emette l’attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi”. 1.6 . L’attestato di famiglia anagrafica dovrà essere richiesto dalle sole persone interessate e ad esse sole consegnato.
Tale attestato si colloca in aggiunta al normale certificato di stato di famiglia non essendo sostitutivo del medesimo. 1.7 . La validità dell’attestato è di sei mesi dalla data del rilascio. 1.8 . Agli attestati di famiglia anagrafica emessi in conformità a questa disciplina si applicano i diritti di segreteria e gli obblighi di legge inerenti il bollo, a seconda degli usi, in analogia con i normali certificati anagrafici