Firenze, 14 settembre 2010- Parcheggio selvaggio: Ataf chiede il risarcimento danni alle auto che intralciano la circolazione dei bus. A seguito dell’ennesimo episodio di disagi alla regolare circolazione degli autobus provocati dal mancato rispetto delle norme sulla sosta, Ataf ha deciso di richiedere il risarcimento danni agli automobilisti responsabili. L’episodio in questione, solo l’ultimo della serie, si è verificato il 9 settembre, quando, dalle ore 6.45 alle ore 8, i bus sono rimasti bloccati a causa di alcune auto in sosta in via Redi angolo via Toselli.
È stato così necessario mettere in atto la deviazione “Maragliano-Boccherini-Gagliano-Verracini” dalle 6.45 fino alle 8, mentre un bus della linea 18 è rimasto bloccato fino al completamento delle rimozioni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha provveduto a sanzionare e rimuovere una Toyota Yaris e una Fiat 500. Lo stop alla circolazione è durato un’ora e 15 minuti e il bus bloccato è tornato in servizio alle ore 8.18 al Cimitero di Sesto Fiorentino direzione Cascine.
Ora, ai proprietari di queste due vetture, Ataf richiederà il risarcimento danni. “L’Azienda, rilevato che la frequenza con cui si verificano le ipotesi di intralcio alla circolazione per gli autobus Ataf (per la presenza di veicoli lasciati in posizione tale da impedirne il passaggio) comporta l’interruzione del servizio pubblico di trasporto urbano, con conseguente “salto corsa” o, comunque, mancato rispetto della puntualità – spiega il presidente di Ataf, Filippo Bonaccorsi - intende adottare tutti quegli strumenti idonei, da un lato, a creare un deterrente a questa abitudine degli automobilisti chiedendo che questi vengano perseguiti penalmente, dall’altro, a ottenere il risarcimento del danno economico sofferto”. A proposito esiste una consolidata giurisprudenza, che fa riferimento in particolare alle città di Milano, Roma e Torino.
Il danno da intralcio rientra nella fattispecie di cui all’art. 2054 Cod. Civ (il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno). Possono inoltre venire in evidenza, dal punto di vista legale, altre due ipotesi criminose: il delitto previsto e punito dall’art. 340 cod. pen. - interruzione di un servizio pubblico - e la fattispecie descritta dall’art.
1 D.Lgs. 22/1/1948 n. 66 - blocco stradale - teso a garantire la libera circolazione dei cittadini sul territorio.