Permessi di soggiorno: diffida a Poste per i comportamenti tenuti in fase di ricezione delle domande di rinnovo

Redazione Nove da Firenze
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15 marzo 2007 00:43
Permessi di soggiorno: diffida a Poste per i comportamenti tenuti in fase di ricezione delle domande di rinnovo

Il rinnovo di permessi di soggiorno, nonché il rilascio della carta deve essere fatto dal mese di dicembre 2006 tramite gli uffici postali e non è più gratuito ma oneroso: costa al migrante quasi 75 euro a permesso. Una Convenzione, stipulata il 30 gennaio 2006 tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane S.p.A., ha, infatti, introdotto la nuova procedura amministrativa nel tentativo di sgravare dal relativo carico le Questure e ha previsto che i migranti pagassero il servizio offerto da Poste, in sostituzione del Ministero degli interni.

Le disposizioni di legge e le circolari già emanate dal Ministero dell’Interno precisano i limiti, rigorosi, della delega a Poste, che ha ad oggetto solo la raccolta e l’inoltro delle domande presentate tramite gli appositi kit, con la relativa documentazione, previa individuazione dei richiedenti. Invece, in questi mesi, molti uffici postali hanno respinto le domande di rinnovo di permesso di soggiorno sulla base di un controllo sommario e superficiale dei documenti. In particolare nel caso di richiesta di carta di soggiorno spesso è stata riscontrata la tendenza ad impedire al migrante di inoltrare un'unica domanda per sé e tutti i familiari a carico, costringendolo ad un esborso notevole (per una famiglia di 4 persone servono circa 300 euro).
Dati questi riscontri l’Altro diritto, che da alcuni anni ha stipulato una convenzione con la Consulta dell’immigrazione dell’ANCI Regionale per aiutare i comuni a sviluppare i servizi a tutela dei diritti dei migranti, ha preparato una diffida a Poste Italiane, in cui si chiarisce che ogni attività di valutazione che l’addetto alla ricezione intenda porre in essere, anche sulla base di ordini di servizio interni a Poste, è da considerarsi illegittima e causa di danno ingiusto nei confronti del cittadino extracomunitario, che sarà legittimato alla richiesta giudiziale di risarcimento per responsabilità civile extracontrattuale.

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