di Nicola Novelli
Presidente di Comunicazione Democratica*
La futura Legge regionale toscana sulla Partecipazione pone molti interrogativi, come abbiamo visto il 13 Gennaio scorso in occasione dell'incontro che ha avuto luogo all'Auditorium del Consiglio Regionale. In particolare credo dovremmo riflettere sui margini di operatività di questa legge.
Secondo molti la Legge non dovrebbe sancire i doveri degli enti locali nello svolgimento dei processi.
Essa dovrebbe favorire, ma non normare, l'avvio di percorsi di Partecipazione, mettendo a disposizione strutture, mezzi finanziari e competenze. Perciò potrebbe consistere -spiegava il professor Bobbio, docente dell'Università di Torino intervenndo nel dibattito- anche in un solo articolo, evitando di creare rigidità giuridiche.
In altre parole la Legge non dovrebbe disciplinare e verificare i processi di Partecipazione. Il modello di riferimento sembra essere quello dell'Unione Europea, che già da tempo incoraggia e premia soggetti locali, istituzionali e sociali, che, costruento in partenariato transnazionale i codici di comportamento, promuovono percorsi strutturati di questo tipo.
Ma se la Legge regionale garantisse soltanto l’erogazione delle risorse finanaziarie ai singoli soggetti istituzionali promotori di iniziative di Partecipazione, quantificando, o delegando la quantificazione di uno specifico fondo per finanziare e premiare i progetti proposti, secondo quali requisiti la Giunta, o l'apparato amministrativo regionale stabilirebbero a quali dei progetti erogare, o meno il contributo finanziario della Regione?
Se, per ipotesi, un'imprecisata amministrazione comunale sottoponesse al vaglio regionale la richesta di un contributo di € 50.000,00 per la realizzazione di una trasmissione televisiva diffusa su un noto canale della TV digitale terrestre sul tema delle nomine ai vertici delle società municipalizzate di quel comune, prevedendo la partecipazione telefonica dei cittadini, che potrebbero porre domande ad un illustre esponente politico locale che in precedenza ha ricoperto un'alta carica istutuzionale -con la Legge sulla Partecipazione consistente in un solo articolo- avrebbe la Regione la facoltà di negare il contributo pur se la proposta sottoposta al vaglio si intitola "Percorso di Partecipazione Democratico-Televisiva"?