Gentile dottor Suisola,
ho letto recentemente che, chiamata a rispondere su una pregiudiziale posta dal Tribunale di Milano, la Corte di Giustizia Europea sezione I (con la sentenza del 2 aprile 2020 causa C-329) ha risposto che il condominio può qualificarsi come consumatore secondo l’interpretazione compiuta dalla Corte di Cassazione italiana. Questo, nonostante la definizione di consumatore contenuta nella direttiva n.93/313/CEE porti a conclusioni contrarie. Ciò in quanto la risposta della Corte di Giustizia presuppone un’interpretazione delle norme nel loro complesso. La controversia su cui doveva decidere il Tribunale di Milano riguardava la richiesta di interessi di mora rivolta ad un condominio, sempre di Milano, da parte di una società di fornitura di energia termica. Finalmente dunque il condominio può essere considerato un consumatore.
Lettera firmata
Nel decreto ingiuntivo erano stati calcolati ed imputati interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Ma non corretto applicare questa misura di interessi al Condominio. Infatti anche la giurisprudenza di legittimità prevalente sostiene che gli interessi moratori ex d.lgs.231/2002, non siano dovuti se non secondo il tasso legale. Sul punto specifico, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9148/2008 avevano spiegato infatti che dal punto di vista della soggettività giuridica, se da un lato il Condominio può essere assimilato ad un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, dall’altro lato si tratta di un’equiparazione impropria e non esiste un’entità sovraordinata rispetto ai comproprietari. Dal ragionamento, assai articolato, delle Sezioni Unite, ne consegue che, “poiché i condomini vanno senz’altro considerati dei consumatori, essendo persone fisiche che agiscono per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, [….] in presenza degli elementi previsti dalla Legge, si applicano gli artt.
1469- bis e seguenti (Codice del Consumo).” Nello stesso senso si era pronunciata la Cassazione con sentenza n. 10086/2001 ed il Tribunale di Roma con sentenza 17887/2011.
Il Condominio, essendo ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica, è considerato dal Codice del Consumo equiparato a tutti gli effetti ad un Consumatore. Sul punto specifico, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9148/2008 hanno spiegato che dal punto di vista della soggettività giuridica, se da un lato può essere assimilato ad un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, dall’altro lato hanno spiegato che si tratta di un’equiparazione impropria e non esiste un’entità sovraordinata rispetto ai singoli comproprietari. Si potrebbe contestare e richiedere l’operatività dell’art.
1284 comma 4 c.c., per giustificare la propria richiesta di applicazione degli interessi moratori. La norma del codice civile così come novellata dall’art. 17 del D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, ha stabilito in materia di obbligazioni pecuniarie, che in mancanza di una determinazione delle parti, si applica il saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.Lgs.
n. 231/02 (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali) con decorrenza dall’inizio del procedimento di cognizione ordinario. Tale norma però NON si applica i rapporti tra privati, e tra consumatori e professionisti e /o imprese. E’ la stessa ratio della norma ed i suoi lavori preparatori che prevedono tale logica esclusione avendo lo scopo di allargare la disciplina dettata per gli interessi moratori anche a quelli corrispettivi.