Gentile Avvocato Visciola, sono proprietario di un appartamento al piano terra di un piccolo edificio. Da ormai tre anni circa una stanza del nostro appartamento è oggetto di infiltrazioni d'acqua piovana causati dalla terrazza del piano superiore (primo piano). Il problema parrebbe riconducibile ad opere di ristrutturazione eseguite precedentemente. I proprietari della terrazza non sembrano intenzionati a risolvere il problema, scaricando ogni responsabilità sull’impresa esecutrice dei lavori e, conseguentemente, chiedendomi di rintracciarla per farmi risarcire il danno; purtroppo la ditta edile - anche ammesso che avesse fatto a suo tempo la polizza - è fallita e/o introvabile per cui questa soluzione non sembra percorribile. Come mi suggerirebbe di agire? Secondo la sua esperienza, il problema chi lo dovrebbe risolvere: i proprietari della terrazza o tutti i condomini in proporzione ai millesimi? Grazie e saluti cordiali, Gent.mo Signore, da quanto mi riferisce, le infiltrazioni al suo appartamento sembrerebbero derivare dalla terrazza dell’appartamento posto al piano sovrastante il suo. Orbene, tra le parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art.
1117 del codice civile, non rientrano le terrazze, che, dunque, vanno considerate di proprietà privata: conseguentemente, la questione delle infiltrazioni non è questione afferente al condominio, ma riguarda esclusivamente lei ed il condomino proprietario della terrazza. Ciò premesso, qualora sia dimostrato che le infiltrazioni al suo appartamento sono causate proprio dalla terrazza di proprietà dell’altro condomino (eventualmente mal impermeabilizzata o con un deflusso d’acqua mal progettato), compete a quest’ultimo risolvere il problema, provvedendo alle riparazioni necessarie. Quindi, per quanto attiene alla sua posizione, deve insistere – una volta dimostrata la causa del danno – con il proprietario della terrazza, affinché provveda all’eliminazione del danno. Sarà casomai interesse del proprietario della terrazza – obbligato, come detto, a eliminare il danno alla sua proprietà – dimostrare che la causa è da imputare ai lavori mal eseguiti dall’impresa e attivarsi con essa (eventualmente coinvolgendo il condominio, laddove i lavori dell’impresa fossero stati commissionati dal medesimo) per farsi indennizzare il danno o, con apposita azione di regresso, farsi risarcire per quanto eventualmente speso in sede di riparazione del danno. Cordialmente, Avv.
Roberto Visciola
Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze.Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.