Gestori telefonici offrono a potenziali clienti l’utilizzo del servizio telefonico e dell’ADSL, garantendo il funzionamento di entrambi, senza prima accertarsi la copertura della rete in quella determinata zona e la possibilità di effettivo allaccio alla linea telefonica in oggetto, impedendo in tal modo sia l’utilizzo della linea fissa che della linea internet per circa un anno: risarcito sia il danno patrimoniale che esistenziale. Questa la storia. "Un utente, associato alla Confconsumatori di Grosseto, ha ottenuto nuovamente giustizia visto che si è trovato in una situazione di grave disagio non potendo utilizzare la linea fissa e la linea internet per circa un anno nonostante il pagamento delle relative fatture e le vane promesse di risoluzione del problema.
Per il notevole disagio commerciale subito dall’attore a causa della mancata attivazione dei servizi promessi, e per le ovvie difficoltà di far fronte con la dovuta speditezza alla quotidiana gestione di rapporti con i clienti e gli ulteriori interlocutori esterni nell’attività dell’azienda il gestore deve risarcire sia il danno patrimoniale che è di natura certa ove si consideri il sicuro appannamento dell’immagine commerciale, sia il danno esistenziale avendo l’inadempienza del gestore di telefonia inciso anche nella sfera relazionale dell’interessato, rendendo precario lo svolgimento delle abituali attività dell’interessato.
Questa è la massima espressa dal Giudice di Pace di Grosseto con la sentenza 755/2012 che ha condannato Vodafone Omnitel N.V. al risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale in favore di un malcapitato utente. L’utente nell’ottobre 2009 aderiva ad una offerta di abbonamento di Vodafone Omnitel che includeva sia la linea fissa che la linea internet, proposta da un agente che si recava in loco, il quale garantiva la fattibilità di entrambi i servizi. Ma ben presto l’utente si accorgeva che ne la linea internet ne la linea fissa funzionavano in quanto mancava il collegamento alla linea fissa cui doveva necessariamente appoggiarsi.
Tale situazione veniva più volte segnalata al servizio clienti Vodafone con l’apertura di varie pratiche ma il problema tecnico non è stato mai risolto. Nel frattempo, però la compagnia telefonica, pur riconoscendo l’esistenza del disservizio inviava fatture di pagamento, che l’utente ha pagato regolarmente, sollecitato dalle vane promesse di risoluzione del problema da parte degli operatori della Vodafone. Inutili sono state le varie lettere di protesta da parte dell’utente che tramite la Confconsumatori di Grosseto manifestava la volontà di recedere dal contratto di abbonamento, richiedendo il risarcimento dei danni cagionati dall’inadempienza contrattuale.
Grazie ad una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Grosseto, in seguito ad un’azione civile, il cittadino ha trovato ristoro nel risarcimento del danno patrimoniale ed esistenziale liquidato equitativamente nella somma di € 2.800,00 oltre al pagamento delle spese processuali per la somma di € 1.500,00 oltre onorari di legge. E’ grave che un cittadino sia obbligato ad adire le vie legali per il riconoscimento di diritti legislativamente garantiti e nonostante i numerosi provvedimenti dell’Autorità Garante, ragione per la quale gli sportelli della Confconsumatori di Grosseto continuano a riscontrare vicende simili e comportamenti scorretti da parte dei gestori della telefonia". Federazione Regionale Toscana Via Ronchi 24 – 58100 Grosseto Tel/fax 0564,418276- toscana@confconsumatori.it Sito web www.confconsumatoritoscana.it