Patto per la notte a Firenze Proposto dal Comune di Firenze Il Comune di Firenze e i sottoscritti operatori, premesso che: - la sicurezza costituisce un diritto primario dei cittadini, la cui salvaguardia è imprescindibile onde garantire il pieno esercizio delle libertà riconosciute dall’ordinamento giuridico italiano, sia in forma individuale che collettiva; - la tutela della sicurezza urbana va intesa come complesso delle iniziative non solo di presidio del territorio, ma anche di condivisione dell’obiettivo del “buon vivere” tra i fruitori delle singole aree cittadine, per contemperare le esigenze dell’imprenditoria con quelle dei cittadini; - la tutela del decoro, in particolare, costituisce obiettivo da condividere tra tutti gli attori del tessuto sociale, ottenibile con la piena sinergia degli stessi mediante azioni educative, preventive, programmatorie e solo a seguire eventualmente sanzionatorie, costituendo interesse comune il mantenimento della bellezza del contesto dei singoli luoghi di Firenze, senza limitarne da un lato le potenzialità attrattive, dall’altro il diritto alla fruizione dei propri spazi privati; - il non corretto uso delle aree pubbliche, che si concretizza tipicamente nella privazione dell’altrui diritto alla quiete, alla libertà di circolazione, al mantenimento di un ambiente pulito e sicuro nell’accezione ampia del termine, impone l’individuazione di un percorso condiviso di politiche integrate di sicurezza e di rispetto delle regole di civile convivenza, a garanzia del miglioramento della percezione di benessere globale dei cittadini, siano essi residenti ovvero fruitori delle strutture economiche del territorio; - l’abuso di alcool, in particolare da parte dei giovani, oltre che accentuare la menzionata percezione di insicurezza, costituisce fattore di pericolo per l’incolumità degli stessi consumatori ed impone campagne di prevenzione/controllo, anche all’interno delle scuole, quale obiettivo primario che da sempre l’Amministrazione Comunale di Firenze si è prefissa; - le attività di intrattenimento e di carattere culturale rappresentano comunque una ricchezza per la città, rafforzando l’animazione del territorio e le occasioni di socialità, a condizione che rispettino i più volte ricordati diritti dei residenti; - a tal fine, è compito precipuo delle istituzioni locali creare modelli e strumenti che sappiano affiancare ai necessari interventi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza, iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, ponendo le basi per una sicurezza partecipata, innovatrice rispetto al tradizionale modello di controllo sociale, di natura formale, mediante un controllo informale che coinvolga, in primo luogo, le associazioni rappresentative degli operatori del settore, stimolandone le capacità di autoregolamentazione ed autodisciplina, in funzione del contemperamento dei loro interessi con quelli della comunità insediata sul territorio; - tra tali modelli possono essere riconosciuti gli strumenti di amministrazione concertata cui, nella realtà metropolitana fiorentina, può essere ricondotta la stipulazione dei patti tra categorie di esercenti e Pubblica Amministrazione sulla vivibilità della Città e perseguire la tutela di interessi comuni mediante la volontaria assunzione di impegni da parte dei soggetti interessati, il cui inadempimento si potrà tradurre in peculiari fattispecie di illecito amministrativo; - il mutamento delle abitudini, con diffusione della frequentazione notturna di aree di sicuro interesse attrattivo anche per il livello dell’offerta commerciale all’interno di contesti cittadini di per sé oggetto di rilevante flusso turistico, rende di ancor più pressante attualità l’individuazione di modelli pattizi finalizzati a quanto sopra esplicitato; - in questo particolare contesto, si è reso necessario un confronto tra le rappresentanze degli operatori economici e di singoli comitati cittadini che ha confermato suddetta esigenza di addivenire a soluzione per quanto possibile dialogica e condivisa, ferme restando le responsabilità dei singoli per eventuali condotte illecite/illegali; tutto ciò premesso, il Sindaco in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.
……….. del……….., il ……….. (presidente) dell'Associazione dei commercianti …….. nella sua qualità di rappresentante degli esercenti dei relativi locali, ed il ……….. (presidente) dell’Associazione dei residenti sottoscrittori del presente patto stipulano e convengono quanto segue: Articolo 1 – Finalità del Patto Il presente Patto persegue lo scopo di migliorare le condizioni di vivibilità, facendo leva sulla condivisione delle possibili soluzioni per contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei gestori di attività economiche, nel rispetto dei diritti degli stessi, della loro clientela, della popolazione residente e fluttuante nelle aree interessate a potenziali problematiche di degrado. In tale ottica, fermo restando il necessario e successivo recepimento nei conseguenti provvedimenti amministrativi, costituisce la base dello stesso e deve essere sottoscritto dalle rappresentanze di categoria e dal maggior numero possibile di rappresentanze di comitati cittadini o di altri operatori economici. Articolo 2 - Profili Generali Con il presente patto, le parti convengono di assumere specifici impegni in materia di mantenimento delle condizioni di sicurezza urbana, nell’accezione meglio esplicitata in premessa, con particolare riferimento al contenimento della vendita di bevande alcoliche; alla limitazione dei fenomeni pregiudizievoli della quiete pubblica e privata; alla prevenzione del degrado urbano, dell'occupazione abusiva di spazi pubblici e ad uso pubblico e dell’intralcio alla pubblica viabilità, nonché alla pulizia ed al decoro delle aree limitrofe agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli esercenti assumono gli obblighi loro attribuiti dal presente patto per il tramite dell’Associazione dei commercianti cui sono affiliati, che a tal fine dichiara di agire in nome e per conto loro. Articolo 3 - Prezzi e modalità di vendita delle bevande alcoliche Allo scopo di contenere il consumo di alcolici e prevenire episodi lesivi dell'integrità fisica della popolazione, gli esercenti si obbligano a praticare prezzi che non si discostino dalle medie applicate nella zona interessata dal presente patto ed, in generale, nel centro cittadino.
Sono vietate le “offerte speciali” e la pubblicizzazione delle stesse, con qualunque modalità e con finalità di attrazione presso il locale. Ferma restando la facoltà di vendita per asporto, la stessa va intesa, conformemente alla vigente normativa, quale vendita effettuata in contenitore chiusi ermeticamente e non tali da consentire il consumo sul posto, tipico della somministrazione. La somministrazione deve avvenire nelle sole aree legittimate allo scopo, anche sotto il profilo igienico sanitario, ovvero all’interno del locale e nelle pertinenze legittimate su suolo pubblico, con esclusione del consumo sul posto in piedi, a saturazione avvenuta della capienza di fatto delle stesse. Si impegnano, inoltre, a mettere a disposizione degli avventori, a scopo preventivo e a richiesta, pre-test per la rilevazione del tasso alcolemico, Articolo 4 - Pulizia Gli esercenti si impegnano al mantenimento, in condizioni di pulizia ed ordine, dell'area antistante e limitrofa al rispettivo locale durante l'orario di apertura; si impegnano inoltre a stipulare uno specifico contratto con Quadrifoglio per la realizzazione di un servizio di pulizia aggiuntiva a quella già svolta istituzionalmente immediatamente dopo l’orario di chiusura. Ciascun locale si impegna a dotarsi di appositi contenitori per rifiuti all’interno della propria area di somministrazione, anche se su suolo pubblico, assicurando lo svuotamento dei contenitori in modo da garantirne la costante fruibilità.
Il personale incaricato dell’assistenza alla clientela, di cui al successivo articolo,avrà cura di fornire le necessarie indicazioni e richiami agli avventori per un corretto utilizzo di suddetti contenitori dei rifiuti. Articolo 5 – Assistenza alla clientela Nell’ottica dell’ordinato svolgimento delle attività, laddove impattino sulla fruizione della pubblica strada o degli spazi pubblici: a) ciascun esercizio o più esercizi associati devono dotarsi, a partire delle ore 23, di un numero congruo di dipendenti, denominati per agevole comprensione “addetti alla clientela” o similmente identificabili mediante una pettorina.
Le pettorine dovranno essere realizzate a spese degli esercenti e per ciascun locale con logo del locale e logo del Patto. Compiti di tali addetti è quello di curare il rispetto della normativa nazionale e locale di settore, in particolare in relazione alla “vendita per asporto”, invitando la clientela ad allontanarsi laddove e non appena si producano assembramenti tali da poter determinare fenomeni di disturbo della quiete correlati al vociare degli stessi ovvero l’impedimento della libera circolazione pedonale e veicolare. Tali addetti saranno in contatto tra loro in caso di interventi particolarmente significativi attraverso l’uso di radio acquistate dagli esercenti. E’ compito del personale addetto all’assistenza alla clientela invitare all’allontanamento ed a segnalare agli altri locali i gruppi o singoli visibilmente alterati e molesti.
Resta inteso l’obbligo di segnalazione anche alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine laddove la situazione, opportunamente controllata preventivamente con le modalità di cui sopra, degeneri comunque in situazioni di pericolo o che richiedano l’intervento di pubblici ufficiali. b) tutti i locali aderenti al patto predispongono un servizio di assistenza alla clientela, attraverso personale preposto altresì a mantenere il decoro dell’area negli orari di apertura degli esercizi. Articolo 6 - Musica e rumori Ogni esercente si impegna ad assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da evitare che suoni e rumori siano udibili all'esterno tra le ore 22 e le ore 8. Laddove godano legittimamente di concessioni di suolo pubblico, attraverso il personale di cui all’articolo precedente, cureranno il richiamo della clientela che tenga atteggiamento rumoroso e pregiudizievole per la quiete. Evitando il consumo sul posto di cibi o bevande vendute per asporto laddove si realizzino assembramenti di clienti tali da poter costituire pregiudizio per la sicurezza urbana, contribuiranno a prevenire la fattispecie di cui all’art.
659 c.p. Resta inteso il rispetto del DPR 327/2011 in materia di utilizzo di impianti di radiodiffusione sonora o simili, nonché l’obbligo di munirsi di limitatori del suono . Le porte dei locali devono essere tenute chiuse allo scopo di non agevolare l’osmosi tra gli avventori che consumano all’esterno, su suolo pubblico, e l’interno del locale, salva la regolamentazione del flusso dei clienti a cura degli assistenti alla vendita che garantisca la medesima finalità ma, in tale ipotesi, con cessazione totale della eventuale diffusione di musica all’interno.
Articolo 7 - Servizi igienici I titolari degli esercizi aderenti al presente patto garantiscono che, durante l’orario di apertura del locale, i servizi igienici siano pienamente fruibili dagli avventori ed ad assicurarne la funzionalità. Dovranno altresì indicare in modo ben visibili i servizi pubblici messi a disposizione dalla PA nei pressi del locale Articolo 8 - Ruolo della Pubblica Amministrazione Il Comune si impegna a: a) svolgere servizi di controllo delle soste irregolari, a tutela dei residenti e dell’ordinata circolazione stradale, b) svolgere servizi di controllo stradale, con particolare riferimento alle fattispecie di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o di stupefacenti, c) dare priorità ai controlli sulle situazioni afferenti la tutela del consumatore d) garantire comunque i compiti di istituto della Polizia Municipale; e) assicurare l’installazione di toilette aggiuntive nelle aree caratterizzate da maggior utenza in transito per la concentrazione di locali a partire dalle ore 20.00, f) stampa del cartello informativo sui bagni pubblici disponibili nell’area; g) dare opportuna e diffusa informazione a residenti e gestori relativamente a manifestazioni pubbliche concertistiche o di spettacolo previste nella zona di interesse. Articolo 9 - Forme di pubblicità Ciascun locale si impegna a dotarsi di vetrofania e cartello informativo da interno recante il logo del patto e dei promotori dell’iniziativa, per informare la clientela circa l’adesione al patto.
Si obbliga, altresì, a corredare ciascun tavolo dei dehor della medesima riproduzione, abbinata ai menu del locale, ed a realizzare brochure volte a pubblicizzare le attività commerciali che aderiscono al patto, allo scopo di estendere l’iniziativa e di promuovere gli esercizi del commercio in sede fissa, che operano tradizionalmente in orari diurni; nelle stesse devono essere inserite le informazioni utili alla clientela circa la fruibilità degli esercizi (es. accessibilità ai disabili). La Città, utilizzando i propri mezzi di comunicazione, informa i cittadini residenti circa i contenuti dell’iniziativa, così come i referenti dei locali si impegnano a darne adeguata pubblicità nelle forme più consone ai medesimi.. Articolo 10 - Iniziative collegate Le parti si impegnano a coinvolgere il maggior numero possibile di commercianti nelle azioni contemplate dal presente patto allo scopo di promuovere e di rilanciare le attività che tradizionalmente operano in orari diurni, in particolare, incentivando le aperture serali degli esercizi commerciali in sede fissa e pubblicizzando le attività che intendessero effettuare. Saranno calendarizzate, in accordo con i commercianti, le aperture serali e le successive iniziative promozionali. Articolo 11 - Monitoraggio e forme di consultazione Le parti si impegnano a procedere, con cadenza mensile per i primi sei mesi di fase sperimentale, ad una verifica congiunta dello stato di attuazione del presente patto, anche al fine degli aggiornamenti e delle modifiche che si rendessero necessarie, nonché a promuovere l’estensione dello stesso ad altri soggetti. Articolo 12 – Controlli / Forme di incentivazione dei comportamenti virtuosi / Monitoraggi Ferma restando la eventuale responsabilità per il reato di cui all’art.
659 c.p., l’inadempimento degli obblighi contenuti nelle clausole, di cui al presente patto, comporta l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che verranno individuate nell’atto amministrativo necessario a dare efficacia al presente provvedimento. Per incentivare l’adempimento degli impegni contemplati dal presente patto, è istituito un sistema premiante i comportamenti virtuosi degli esercenti che vi aderiscono. A tal fine, le parti prendono atto ed accettano che il sistema incentivante sia così articolato: a) a ciascun esercizio è attribuito, all’atto dell'efficacia di questo patto, un punteggio iniziale di 20 punti; b) tale punteggio subisce decurtazioni a seguito dell’inottemperanza ad uno degli impegni assunti con il presente patto, nella misura indicata, per ciascuna violazione in apposita tabella, da approvare, previa condivisione con le associazioni di categoria, nel provvedimento attuativo del presente patto c) la perdita totale del punteggio comporta l’applicazione di sanzioni accessorie meglio esplicitate all’articolo 13. Articolo 13 – Sanzioni Accessorie Nel caso in cui, anche a seguito di esposti, venga riscontrato un fenomeno di disturbo della vivibilità cittadina in termini di quiete, degrado, imbrattamento, ecc.
, astrattamente riconducibile alla violazione delle disposizioni di cui al presente patto, si procederà ad un avviso/diffida con il quale l’esercente verrà esortato ad adottare i comportamenti necessari a prevenire o far proseguire la situazione di cui sopra. Ove lo stesso presenti proposte ovvero motivazioni ritenuti condivisibili, anche in ragione dell’eccezionalità dell’evento, si procederà ad archiviare il relativo procedimento. Diversamente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie individuate ai sensi dell’art.
12 del presente patto si potrà procedere, anche in caso di avvenuto pagamento in misura ridotta delle stesse, alla sospensione dell’attività, totale o per la sola parte esercitata su suolo pubblico, da un minimo di un giorno ad un massimo di cinque. Nei casi di particolare gravità, il Sindaco, con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 54 TUEL, potrà ridurre l’orario dell’attività per un tempo limitato al ripristino della sicurezza urbana violata. Articolo 14 - Durata ed efficacia La durata del presente patto è fissata al tenuto conto della natura sperimentale dello stesso.
Esso potrà essere rinnovato di 1 anno qualora l’attività di monitoraggio sulla sua efficacia desse complessivamente esito favorevole. Articolo 15 - oneri finanziari Il presente patto non comporta oneri finanziari a carico del Comune. "Il giovane Renzi si scopre improvvisamente vecchio. Culturalmente vecchio: ha trasformato Firenze in una città per vecchi, non offrendo niente ai giovani e penalizzando le attività che lavorano di notte come i locali di via dei Benci”.
E’ quanto afferma il capogruppo del Pdl Marco Stella, a proposito del ‘patto' proposto oggi dal sindaco. “Il patto sulla movida – sottolinea Stella - è un modo vecchio di gestire le politiche giovanili e scritto nel vecchio nodo di fare politica, in puro politichese. Nel patto non c’è una nuova idea su come far convivere attività che lavorano di notte e residenti, su come rilanciare il mondo della notte, e non vi è nessuna prospettiva di creare una città moderna aperta ai giovani.
Il patto non fa altro che scaricare tutte le responsabilità sui locali e sui proprietari dei locali; sarebbe questa la novità tanto attesa?” “L’unica certezza – conclude Stella - è che nonostante tutto i locali in via dei Benci vengono chiusi, mentre il Comune continua a organizzare manifestazioni in piazza Santa Croce”. "E' piuttosto risibile che Marco Stella accusi il sindaco di non pensare ai giovani, proprio il giorno in cui Renzi presenta il più ricco calendario dell'Estate fiorentina degli ultimi anni".
E' quanto replica il capogruppo del Pd Francesco Bonifazi al capogruppo del Pdl Marco Stella. "E come al solito - chiosa Bonifazi - Il Pdl brilla per idee e proposte alternative: che anche in questo caso sono pari a zero".