La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana – l’organo del Ministero per i beni e attività culturali che coordina gli Uffici ministeriali periferici toscani – ha nuovamente risposto ai ricorsi (11 novembre 2011, 16 gennaio 2012) dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus avverso la variante urbanistica che consente il progetto turistico-edilizio che interessa la storica Tenuta di Rimigliano, in un contesto ambientale-paesaggistico di rara suggestione, in Comune di San Vincenzo (LI). A spiegare lo stato dei fatti è Gruppo d’Intervento Giuridico onlus per voce di Stefano Deliperi: "La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana ha comunicato (nota prot.
n. 3523 del 27 febbraio 2012) non è mai stata correttamente avviata la relativa necessaria procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e “che … in mancanza del corretto iter previsto dalla normativa vigente, qualunque opera va considerata illegittima”. Questi sono i risultati degli accertamenti svolti dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana in seguito ai ricorsi ecologisti. In precedenza (nota prot. n. 18823 del 30 novembre 2011) la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana aveva chiesto alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Pisa di svolgere i necessari accertamenti, anche in seguito al precedente ricorso ecologista del 27 luglio 2011, e, soprattutto, di aver fatto constatare al Comune di San Vincenzo che “non risulta l’attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica necessaria per porre in essere la variante al Regolamento Urbanistico” riguardante la Tenuta di Rimigliano. Desta notevole stupore il mancato coinvolgimento delle strutture toscane del Ministero per i beni e attività culturali nella necessaria procedura di V.A.S.
fin dai primi momenti, quali “soggetti competenti in materia ambientale”, trattandosi di un’area tutelata con il vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Anche dalle “osservazioni” inoltrate (marzo 2011) dalla Regione Toscana (art. 17 della legge regionale n. 1/2005), in merito alla variante urbanistica in argomento si evince con chiarezza l’assenza di una corretta, preventiva e vincolante procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). La V.A.S., prevista dalla direttiva n.
2001/42/CE, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull’ambiente e le varie componenti ambientali (artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), mentre la Regione Toscana vi ha dato attuazione con la legge regionale n. 10/2010. La conclusione del procedimento di V.A.S. è precedente e vincolante all’approvazione definitiva ed all’efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati. Fondamentale è la fase della consultazione del pubblico con le specifiche modalità previste dalla legge.
Si ricorda, inoltre, che “la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge” (art. 11, comma 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). A questo punto, sarebbe più serio un provvedimento di revoca in sede di autotutela da parte del Comune di San Vincenzo della deliberazione Consiglio comunale n.
83 del 3 ottobre 2011, con cui era stata approvata definitivamente la variante al regolamento urbanistico per il sottosistema della pianura costiera – Tenuta di Rimigliano. Ancora altri e di rilievo sono i vizi di legittimità dell’atto, a nostro parere. E sono difficilmente superabili. La variante urbanistica del Comune di San Vincenzo appare proprio incongrua e foriera di pesanti rischi per gli importantissimi valori ambientali e storico-culturali presenti. Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, rispondendo (e-mail del 7 novembre 2011) al precedente ricorso ecologista, aveva assicurato “grande scrupolo” nell’esame della documentazione del caso che deve pervenire dal Comune e nella valutazione dell’eventuale presenza degli “estremi per adire alla conferenza paritetica interistituzionale”, prevista dalla legge regionale Toscana n.
1/2005 e s.m.i. qualora vi siano contrasti fra atti di pianificazione regionali e comunali. La Toscana ha goduto negli ultimi decenni d’una fama – meritata – di rilevanti capacità di buon governo del territorio. Capacità frutto di pratiche e di equilibri secolari, ammirati in tutto il mondo. Gli ultimi anni, però, han portato anche qui avidità, cemento, mattoni. E si rischia di perdere ambienti, identità e atmosfere che attirano milioni di turisti ogni anno. Il Governatore della Toscana sa bene – come tutti noi – che la vicenda della Tenuta di Rimigliano è proprio una specie di prova del nove per comprendere dove sta andando il buon governo del territorio toscano"