L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus – dopo verifiche da parte dei propri soci toscani e segnalazioni da parte del combattivo Comitato per Campiglia – ha inoltrato un nuovo ricorso (il precedente era del 27 luglio 2011) avverso la variante urbanistica che consente il progetto turistico-edilizio che interessa la storica Tenuta di Rimigliano, in un contesto ambientale-paesaggistico di rara suggestione, in Comune di San Vincenzo (LI). Interessati il Ministero per i beni e attività culturali (Ministro, Direzione regionale, Soprintendenza per i beni ambientali di Pisa), la Regione Toscana (Presidenza, Assessorato all’urbanistica, Direzione generale politiche del territorio), la Provincia di Livorno, il Comune di San Vincenzo, il Corpo forestale dello Stato, i Carabinieri del N.O.E.
di Grosseto e, per gli aspetti di competenza, la Commissione europea. Infatti, il Comune di San Vincenzo, con deliberazione Consiglio comunale n. 83 del 3 ottobre 2011 ha approvato definitivamente una variante al regolamento urbanistico per il sottosistema della pianura costiera – Tenuta di Rimigliano (adozione con deliberazione n. 96 del 22 ottobre 2010) comprendente, in estrema sintesi, la previsione di un nuovo complesso turistico-ricettivo (150 posti letto) avente volumetria di mc. 18.000, la demolizione di circa il 75% degli edifici storici della Tenuta di Rimigliano per una successiva ricostruzione quali 180 residenze stagionali, la realizzazione di piscine, impianti sportivi, campo da golf (18 buche), parcheggi, servizi (circa 8 ettari interessati).
In buona sostanza, si tratterebbe di una variante urbanistica finalizzata alla realizzazione degli interventi immobiliari predisposti dalla Progenia s.r.l. su mq. 7.500 (ricettivo) + mq. 25.000 (residenziale). La predisposizione di una variante al regolamento urbanistico per il sottosistema della pianura costiera relativa esclusivamente alla Tenuta di Rimigliano si presenta quale variante allo strumento urbanistico generale (piano strutturale) e appare palesemente incongrua rispetto all’impianto della pianificazione urbanistica comunale generale e al contesto dei Parchi della Val di Cornia.
In particolare il piano di indirizzo territoriale – P.I.T., approvato con deliberazione Consiglio regionale n. 72 del 24 luglio 2007 (scheda di paesaggio “ambito 23 Val di Cornia“, obiettivi di qualità e azioni prioritarie) e la successiva attuazione paesaggistica (deliberazione Consiglio regionale n. 32 del 16 giugno 2009) non consentono le previsioni edificatorie contenute nella predetta variante urbanistica. Inoltre, dalle “osservazioni” inoltrate (marzo 2011) dalla Regione Toscana (art.
17 della legge regionale n. 1/2005), in merito alla variante urbanistica in argomento si evince con chiarezza l’assenza di una corretta, preventiva e vincolante procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.). La V.A.S., prevista dalla direttiva n. 2001/42/CE, interessa piani e programmi aventi effetti sensibili diretti ed indiretti sull’ambiente e le varie componenti ambientali (artt. 12 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), mentre la Regione Toscana vi ha dato attuazione con la legge regionale n.
10/2010. La conclusione del procedimento di V.A.S. è precedente e vincolante all’approvazione definitiva ed all’efficacia dei piani e programmi ad essa assoggettati. Fondamentale è la fase della consultazione del pubblico con le specifiche modalità previste dalla legge. Si ricorda, inoltre, che “la VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge” (art.
11, comma 5°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.). Da quanto, poi, riportato nella medesima deliberazione Consiglio comunale San Vincenzo n. 83 del 3 ottobre 2011 si evince chiaramente che gran parte degli elaborati allegati non sono mai stati sottoposti alla fase procedurale della visione del pubblico per l’intervento nel procedimento di approvazione, con palese lesione del relativo diritto (artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i., 69 della legge regionale Toscana n. 1/2005 e s.m.i.)[1]. Appare, inoltre, dubbia anche la medesima superficie lorda utilizzabile per la trasformazione edilizia.
Infatti, nei documenti progettuali viene indicata la superficie lorda trasformabile in residenze di circa mq. 17.000, con l’esclusione di mq. 650 da destinare alle necessità dell’azienda agricola. Il P.P.M.A.A. (piano pluriennale di miglioramento agricolo ambientale) presentato dalla Proprietà e approvato dalla Provincia e dal Comune, contiene in allegato le “schede del patrimonio edilizio esistente” con piante, sezioni e prospetti degli edifici divisi per nuclei poderali. Tuttavia, secondo stime effettuate, a fronte dei mq.
17.000 circa dichiarati, ne risulterebbero invece 12.450 circa. Non solo: considerando gli edifici agricoli effettivamente utilizzabili per ragioni di abitabilità (es. altezze minime), risulterebbero soltanto mq. 9.450 circa. Il resto delle strutture sarebbe rappresentato da tettoie che non possono determinare superficie chiusa (mq. 2.450 circa) e da annessi (mq. 500 circa), privi di altezze minime per realizzare vani abitabili. La normativa urbanistica regionale toscana (artt. 24-26 della legge regionale n.
1/2005 e s.m.i.) prevede, in caso di contrasto fra previsioni di atti di pianificazione/programmazione/gestione di Enti territoriali differenti la richiesta di apertura di specifico procedimento davanti alla Conferenza paritetica interistituzionale ai fini del prescritto parere di competenza. La suddetta richiesta comporta la sospensione degli effetti del provvedimento oggetto di contestazione, mentre in caso di mancato adeguamento alla pronuncia della Conferenza paritetica interistituzionale la Regione può emanare “misure di salvaguardia immediatamente efficaci” nei confronti del provvedimento contrastante “sino all’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di comuni e province”, analogamente alla Provincia.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha richiesto l’adozione dei provvedimenti inibitori dell’efficacia della variante urbanistica comunale, fra cui proprio il ricorso alla Conferenza paritetica interistituzionale. La costa di Rimigliano è certamente una delle più belle della Toscana e dell’intero litorale tirrenico, una splendida spiaggia e cordone dunale (altezza media 5-10 mt.) con vegetazione mediterranea della lunghezza di circa km. 6, ricadente nel demanio marittimo (artt.
822 e ss. cod. civ.) e nel Parco naturale costiero di Rimigliano (circa 120 ettari). Il litorale (già di proprietà dei della Gherardesca), sostanzialmente integro e ricoperto in buona parte da macchia mediterranea evoluta, è tutelato con specifico vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), delimitato dal mare da un lato e dalla strada provinciale “della Principessa” (n. 23) dall’altro, facente parte del complesso dei Parchi della Val di Cornia (Parco naturale costiero di Rimigliano, Parco archeologico di Baratti e Populonia, Parco minerario di San Silvestro, Parco costiero della Sterpaia, Parco naturale di Montioni, Parco forestale di Poggio Neri), istituiti in forma coordinata dai Comuni di San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino, Sasseta e Suvereto a partire dal 1973.
La conformazione naturale del litorale è rimasta inalterata da quando – ai primi dell’800 – Napoleone I fece realizzare la strada costiera “della Principessa” per la sorella Elisa Bonaparte, da lui designata quale Principessa di Piombino. Attualmente i Parchi della Val di Cornia – a eccezione proprio del Parco naturale costiero di Rimigliano – sono classificati area naturale protetta di interesse locale – A.N.P.I.L., ai sensi della legge regionale n. 49/1995. L’area oltre la strada provinciale n.
23 rientra nella Tenuta di Rimigliano (560 ettari), anch’essa tutelata da norme di salvaguardia. Negli anni ’70-’80 del secolo scorso i Comuni interessati (San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino, Sasseta e Suvereto) predisposero piani regolatori generali – P.R.G. coordinati, proprio per salvaguardare le caratteristiche ambientali e culturali del territorio della Val di Cornia. Successivamente (1998) il Comune di San Vincenzo predispose un autonomo piano strutturale, comprendente possibilità edificatorie nella Tenuta di Rimigliano.
Il vigente piano strutturale (legge regionale n. 1/2005) di San Vincenzo (variante approvata con deliberazione Consiglio comunale n. 81 del 26 settembre 2009) classifica (sottosistemi ambientali A1 e A2) l’area costiera di Rimigliano quale zona di tutela integrale. La variante urbanistica del Comune di San Vincenzo appare proprio incongrua e foriera di pesanti rischi per gli importantissimi valori ambientali e storico-culturali presenti. Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, rispondendo (e-mail del 7 novembre 2011) al precedente ricorso ecologista, ha assicurato “grande scrupolo” nell’esame della documentazione del caso che deve pervenire dal Comune e nella valutazione dell’eventuale presenza degli “estremi per adire alla conferenza paritetica interistituzionale”, prevista dalla legge regionale Toscana n.
1/2005 e s.m.i. qualora vi siano contrasti fra atti di pianificazione regionali e comunali. La Toscana ha goduto negli ultimi decenni d’una fama – meritata – di rilevanti capacità di buon governo del territorio. Capacità frutto di pratiche e di equilibri secolari, ammirati in tutto il mondo. Gli ultimi anni, però, han portato anche qui avidità, cemento, mattoni. E si rischia di perdere ambienti, identità e atmosfere che attirano milioni di turisti ogni anno. Il Governatore della Toscana sa bene – come tutti noi – che la vicenda della Tenuta di Rimigliano è proprio una specie di prova del nove per comprendere dove sta andando il buon governo del territorio toscano.