Contributo di bonifica: dialogo aperto sui fabbricati ex rurali

Il presidente dell’Urbat (l’associazione dei Consorzi di Bonifica della Toscana), Fortunato Angelini, ha incontrato ieri i rappresentanti di Cia e Coldiretti.

Redazione Nove da Firenze
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05 dicembre 2009 19:27
Contributo di bonifica: dialogo aperto sui fabbricati ex rurali

Dialogo aperto fra Urbat (l’associazione dei Consorzi di Bonifica della Toscana), Cia e Coldiretti sul pagamento del contributo di bonifica relativo ai fabbricati ex rurali. Questi immobili, un tempo considerati rurali (quindi con rendita zero e esonerati dal pagamento del contributo di bonifica) e poi iscritti al Catasto come fabbricati a seguito di frazionamenti, ristrutturazioni o successioni nella proprietà, devono infatti pagare il contributo di bonifica, come previsto dalla normativa vigente.

Cia e Coldiretti chiedono invece un esonero in tutti i casi in cui, nonostante le variazioni avvenute negli immobili o nella loro proprietà, questi fabbricati siano tuttora sfruttati per usi collegati al lavoro agricolo. Ieri, il presidente dell’Urbat, Fortunato Angelini, ha incontrato in merito i responsabili regionali di Cia e Coldiretti. "Abbiamo avviato un dialogo sull’argomento – spiega il presidente dell’Urbat, Fortunato Angelini - ma la questione, essendo di carattere generale e normativo, deve essere affrontata in un’ottica più ampia, a livello nazionale.

Dopo aver dato la nostra disponibilità a trovare una soluzione condivisa, ci siamo dunque dati appuntamento a Roma, per un incontro nazionale sull’argomento". L’appuntamento è già fissato per la seconda settimana di gennaio. Il contributo di bonifica viene richiesto annualmente a ogni consorziato secondo l’entità del beneficio che il suo immobile riceve dall’attività dei Consorzi di Bonifica, come prevede la legge. Il contributo tiene conto: dell’indice idraulico (variabile da zona a zona) e dell’indice economico calcolato in funzione della rendita catastale dell’immobile urbano o del reddito domenicale dei terreni.

Il contributo trova la sua fonte normativa nell’art. 860 del codice civile, negli artt. 17 e 59 del R.D. 13.2.1933 n. 215 nonché nell’art. 16 della L.R. Toscana n. 34 del 5.5.1994. Il contributo, essendo dovuto a un Consorzio obbligatorio, è interamente deducibile dal reddito in occasione della denuncia annuale.

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