16.10.2008- Il difensore civico, accogliendo le motivazioni addotte della LAV, ha riconosciuto che l’inciso “anche di persone singole”, contenuto nell’articolo 26 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Firenze, possa prestarsi a interpretazioni ambigue per mancanza di idonei parametri di riferimento, e che il “mero disturbo” non meglio specificato a una persona singola (magari il vicino di casa intollerante agli animali, o in lite per altre questioni) possa concretizzare eccesso di potere, invitando quindi il Consiglio comunale a modificare la disposizione.
La LAV aveva chiesto nel mese di settembre al Consiglio comunale di Firenze la revoca dell’articolo che recita “è fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole”.
“Abbiamo appreso con soddisfazione il suggerimento del difensore civico di eliminare dall’art.26 l’inciso ‘anche di persone singole’ – dichiara Mariangela Corrieri, LAV Firenze – tuttavia riteniamo che l’articolo debba essere revocato nella sua interezza.
Con tale disposizione, infatti, si potrebbero comunque incentivare condotte penalmente rilevanti quali l’abbandono di animali, aspramente sanzionato dal codice penale all’art. 727”.