La Giunta Regionale, nella seduta dello scorso 29 agosto ha approvato la delibera che prevede il "prelievo in deroga della specie storno".
Ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, art. 9, comma 1, lettera a), per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, é consentito il prelievo in due distinti periodi, ed esattamente: dal 21-09-2008 al 19-10-2008 su tutto il territorio regionale ad eccezione delle superfici boscate e dei territori sottoposti a divieto di caccia; dal 20-10-2008 al 14-12-2008 solo nei vigneti o nei frutteti, dove non é terminata la raccolta dei frutti, o negli uliveti, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia.
Nelle province dove si effettua l'apertura anticipata della caccia, il prelievo da appostamento della specie "storno" é consentito anche nei giorni 1 e 7 settembre 2008, fermo restando il divieto di abbattimento nei territori sottoposti a divieto di caccia e nelle Z.P.S.
Il prelievo da appostamento dello "storno" é consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di 20 capi giornalieri e 100 capi complessivi per cacciatore per l'intero periodo con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a 2 colpi o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di 2 cartucce di calibro non superiore al calibro 12.
Si ricorda inoltre che non é consentito l'uso dei richiami vivi della specie "storno", che è vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi dell'art.
43 L.R. n° 3/1994.