E’ cambiata la normativa sull’imposta comunale sugli immobili (ICI), approvata dal governo a pochi giorni dalla scadenza per il versamento dell’acconto quando erano già stati compilati e inviati i bollettini precalcolati per il pagamento dell’imposta. Gli importi contenuti nelle lettere già arrivate nelle case dei cittadini devono essere quindi ricalcolati in base alla nuova normativa. Per il pagamento possono essere utilizzati i bollettini in bianco acclusi alla comunicazione inviata per posta o il modello F24 dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare nessun versamento deve essere effettuato da chi possiede esclusivamente immobili classificati ai fini ICI come abitazione principale o come abitazioni concesse in comodato a parenti di primo e secondo grado, al coniuge o ad affini di primo grado che le utilizzano come abitazione principale (e relative pertinenze) purché siano classificati in una delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7; e l’utilizzo come abitazione principale si protragga per l’intero anno.
L’esenzione dal pagamento dell’Ici si estende anche alle pertinenze della prima casa (garage, box, cantina, tettoia), già definite dal regolamento comunale ICI.
Il numero massimo di pertinenze ammesse è di due immobili di categoria C6, di un immobile di categoria C2 e di un immobile di categoria C7 a condizione che facciano parte dello stesso complesso immobiliare. Chi possiede altri immobili oltre alle abitazioni principali (e assimilate) esenti (e relative pertinenze) dovrà rideterminare l’importo dovuto come segue: sottrarre dal totale ICI, dovuto in base alla vecchia normativa, l’importo relativo alle abitazioni esenti e relative pertinenze; l’importo annuo risultante va diviso a metà e versato parte in acconto entro il 16 giugno e parte in saldo entro il 16 dicembre.