Il 29/04/2008 scade il termine per la compilazione degli elenchi clienti e fornitori relativi all’annualità 2007 da presentarsi in via telematica.
La trasmissione deve avvenire entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale Iva che deve essere eseguita entro il mese di febbraio.
Quello relativo all’annualità 2007 sarà un adempimento che riguarderà una platea molto più ampia di contribuenti coinvolgendo, senza esclusioni o esimenti di sorta, anche le imprese in contabilità semplificata e i professionisti.
Soggetti obbligati, almeno in via teorica, alla trasmissione, peraltro in via esclusivamente telematica, degli elenchi clienti e fornitori tutti i soggetti passivi Iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione.
L’obbligo non sussiste, invece, nell’ipotesi in cui nell’anno di riferimento non sia stata effettuata alcuna operazione attiva o passiva rilevante ai fini Iva.
La disposizione normativa istitutiva dell’istituto non prevede ipotesi di esonero di carattere soggettivo e, pertanto, sono obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente, nonché i curatori fallimentari e i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione.
Sono, altresì, obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti, in relazione alle operazioni diverse da quelle per le quali si fruisce della dispensa dalla fatturazione, nonché i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 24 ottobre 2000 n.
366 e 370, ossia coloro che documentano i corrispettivi mediante la fatturazione diffusa e la c.d. bolletta - fattura.
Sussiste l’obbligo di trasmissione dell’elenco in commento anche per i soggetti non tenuti alla registrazione analitica dei corrispettivi e degli acquisti (ad esempio con riferimento alle operazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. 9 settembre 1996, n. 695); la registrazione, infatti, è un adempimento successivo e diverso da quello di emissione delle fatture e le norme in analisi dispongono che l’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi è correlato a quello di emissione o ricezione delle fatture e non a quello di registrazione.
Pertanto, la peculiare modalità di annotazione non interferisce con l’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi.
Da un punto di vista oggettivo, invece, in sede di prima applicazione, ossia per i soli anni d’imposta 2006 e 2007, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007- supplemento ordinario, con il quale sono individuati gli elementi informativi e sono definite le modalità tecniche e i termini relativi alla trasmissione degli elenchi suddetti, ha previsto che: nell’elenco clienti siano indicati solo i soggetti passivi d’imposta e che gli stessi possano essere individuati anche solo con la partita Iva in luogo del codice fiscale; i fornitori possano essere individuati solo con la partita Iva.
Appare superfluo evidenziare che l’obbligo di trasmissioni potrebbe riguardare anche solamente l’elenco fornitori, con esonero per quello dei clienti, ovvero al contrario.
Così, ad esempio, il commerciante che effettua solamente vendite documentate da scontrino o ricevute fiscali non sarà tenuto alla presentazione dell’elenco dei clienti mentre dovrà presentare quello dei fornitori operatori Iva, così come il contribuente che ha optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione ex art.
36-bis e che ha effettuato solo operazioni esenti.
Analoghe considerazioni valgono, limitatamente però al 2006 e 2007 come più volte sottolineato, per il contribuente che ha emesso fatture esclusivamente nei confronti di soggetti privati privi di partita Iva.
Dr. Ilaria Barcali