A partire dal 13 febbraio 2008, i registri di carico e scarico rifiuti devono essere "numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti". Così dispone l'art. 190, comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 2, comma 24-bis del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Le disposizioni hanno previsto una eccezione solo per la gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi: in questo caso gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita.
I registri di carico e scarico sono stati istituiti dal Decreto Ministeriale n.
148 del 1° aprile 1998, con modifiche apportate dai Decreti legislativi n. 52/2006 e n. 4/2008.
Al momento non si è assolutamente in grado di indicare i tempi per le operazioni di vidimazione. Si informa che il 12 febbraio prossimo è previsto a Roma un incontro con il Ministero dell'Ambiente e i segretari di sezione regionali per chiarire i punti poco chiari della nuova normativa.
Uno di questi è il quesito sulla validità dei registri vidimati presso le Agenzie delle Entrate, per il quale la Camera ha inoltrato specifica richiesta di chiarimento.
In attesa di risposta, e subordinando la propria decisione alla ratifica da parte del Ministero, la Camera di Commercio e l’Amministrazione Provinciale hanno concordato di ritenere pienamente validi i registri vidimati presso l’Agenzia delle Entrate fino al loro esaurimento.