Il Consiglio dei ministri del 12 aprile 2000 ha approvato definitivamente il decreto legislativo recante: “Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpegno, in attuazione della delega conferita dall’art. 45, c.1, della legge 17 maggio 1999, n.144”.
Il dettato del D.L. può essere riassunto nei seguenti interventi:
A) incentivi alle imprese che operano nel settore della produzione di beni o servizi alle imprese;
B) incentivi alle imprese che forniranno altri servizi, quali: fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di pere civili e industriali, della innovazione tecnologica, progetti relativi alla fornitura di servizi, ecc.;
C) contributi per favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, attraverso il subentro nella conduzione dell’azienda agricola al familiare;
D) incentivi alle cooperative sociali per la creazione di nuove iniziative e per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti;
E) prestiti d’onore per le persone in difficoltà occupazionale;
F) incentivi per la microimpresa;
G) agevolazioni per nuovi franchisee.
La destinazione dei primi quattro interventi è diretta ai soggetti giuridici prevalentemente costituiti da giovani, mentre quella degli ultimi tre è diretta alle persone in difficoltà occupazionale, senza vincoli di età.
I primi cinque punti praticamente raggruppano interventi consolidati quali i prestiti d’onore, la legge 236, la legge 44 e le sue estensioni con l’unica novità della residenza in un’area depressa che deve risultare dalla data del 1 gennaio 2000.
Sono invece una novità gli ultimi due punti relativi alle microimprese e ai contratti di franchising.
In un sistema agevolativo nazionale è la prima volta che viene menzionata la “microimpresa”, definizione comunitaria che individua come tale l’impresa con meno di 10 occupati.
Queste imprese per poter essere agevolate, oltre che essere costituite in forma di società di persone o di cooperativa, dovranno presentare progetti che prevedano investimenti inferiori ai 250 milioni e operare nei settori della produzione di beni e della fornitura di servizi, con l’esclusione del commercio e dell’agricoltura.
Nell’ambito del franchising potranno essere agevolate anche le imprese individuali.
Le imprese agevolate (microimprese e imprese in franchising) dovranno sottostare al regime comunitario “de minimis” che limiterà a 100.000 Euro l’importo massimo di contributi che i soggetti beneficiari potranno ottenere nell’arco di tre anni, ma che renderà immediatamente applicabile l’intervento senza la notifica alla Commissione europea.
Entro novanta giorni dovranno essere emanati i regolamenti di attuazione del decreto legislativo e le comunicazioni delle aree definite depresse con le intensità massime di aiuto che potranno essere applicate.
GV