Gent.mo avvocato, sono sposato da cinque anni con mia moglie che, da tre anni a questa parte, sta rendendo intollerabile la convivenza in quanto, nonostante la crisi economica che ci affligge, continua a sostenere spese via via crescenti per estetista, vestiti e gioielli. Da quando lei ha perso il lavoro, appunto tre anni fa, non fa altro che passare le giornate a giro per negozi. Un amico psicologo mi ha detto che si tratta di sindrome da shopping compulsivo. Sto seriamente pensando di chiedere la separazione, ma mi frena il pensiero di dover continuare a contribuire alle sue spese con un assegno di mantenimento, dal momento che sono soltanto io a lavorare.
La ringrazio se potrà darmi un consiglio. Gent.mo Signore, la sindrome da shopping compulsivo è una nevrosi caratteriale che si manifesta con un impulso irrefrenabile all’acquisto – soprattutto di beni non di prima necessità – da parte di chi ne è affetto. Tale impulso crea una tensione crescente in capo all’individuo, che viene alleviata soltanto acquistando beni (come gioielli o vestiti). E’ un disturbo ciclico, che non esclude necessariamente la capacità di intendere e di volere, ma che sicuramente mal si concilia con gli obblighi derivanti dal matrimonio, in particolare con l’art.
143 c.c. che prevede un dovere di collaborazione tra coniugi nell’interesse della famiglia. Un comportamento qual è quello derivante dalla sindrome da shopping compulsivo, con acquisti di beni mobili tali da annientare le risorse per la famiglia, costituisce violazione dei doveri matrimoniali. Le consiglio pertanto di appurare se sua moglie sia realmente affetta da tale sindrome e se il suo disturbo della personalità non sia tale da escluderne l’imputabilità. Se le suddette verifiche dessero esito positivo, lei potrà chiedere la separazione, mostrando l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta di sua moglie e l’intollerabilità della convivenza, con addebito della separazione a sua moglie ed esclusione, dunque, di qualsivoglia assegno di mantenimento da corrisponderle, ancorché disoccupata, come recentemente riconosciuto dalla stessa Corte di Cassazione. Cordialmente, Avv.
Roberto Visciola Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it
L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze.Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.