di Marco Rallo Da Settembre 2012 Regione Toscana ha rivisto corretto ed integrato la normativa riguardante la compartecipazione alla spesa sanitaria più comunemente definita ticket. Tale normativa richiede un attenta valutazione da parte del cittadino al fine di evitare di incorrere in errori che nella maggior parte dei casi può tradursi in un procedimento di recupero forzato di quanto dovuto. Le due novità più importanti sono l'introduzione del ticket aggiuntivo per i cittadini già soggetti al pagamento del ticket ordinario ed il contributo per la digitalizzazione delle prestazioni di diagnostica per immagini pari a 10 euro per un massimo di 30 euro nell'arco dell'anno solare.
Sono state altresì istituite nuove classi di esenzione per i cittadini residenti in Toscana colpiti dalla crisi economica quali cassa integrati, lavoratori in mobilità. Ciò ha comportato per alcune prestazioni una lievitazione dell'importo totale da pagare tale da rendere conveniente rivolgersi presso strutture private. Ad esempio una RX della colonna vertebrale in toto può comportare, qualora il cittadino debba corrispondere un ticket aggiuntivo di importo massimo, la spesa di 78 euro. E' vero altresì che molti esami, ad esempio tac, risonanza magnetica anche a fronte della applicazione della fascia massima per il ticket aggiuntivo hanno un importo notevolmente ridotto rispetto al costo intero della prestazione. Riepiloghiamo la normativa Il ticket è la parte di costo della prestazione a carico del cittadino, la cosiddetta compartecipazione alla spesa. Tutti i cittadini, salvo gli esenti devono pagare le prestazioni di diagnostica strumentale, laboratorio e specialistiche fino all'importo massimo di 38 euro per ricetta.
Ogni ricetta può contenere al massimo otto prescrizioni della stessa branca. Tutti coloro soggetti al pagamento del ticket devono corrispondere anche il ticket aggiuntivo il cui importo è variabile in base alla fascia di reddito alla quale appartengono. Tale appartenenza deve essere autocertificata in sede di prenotazione allo sportello oppure se la prenotazione è stata fatta mediante call center telefonico, la fascia di appartenenza deve essere autocertificata in sede di accettazione ambulatoriale se non già presentata in passato.
Per la determinazione della fascia di reddito per la determinazione del ticket aggiuntivo il cittadino al momento può decidere di utilizzare o il reddito imponibile lordo del nucleo familiare fiscale desumibile dalla dichiarazione dei redditi oppure l'importo dell'indicatore economico desumibile dalla dichiarazione ISEE in base alla propria condizione di miglior favore. Di norma l'indicatore ISEE abbatte il reddito imponibile lordo del nucleo familiare ma non è la regola. Infatti se prendiamo come esempio una famiglia composta di tre persone dove lavorano un coniuge ed un figlio di 30 anni i nuclei familiari fiscali sono due, il primo composto da marito e moglie, l'altro dal figlio.
Pertanto i redditi di marito e figlio non si sommano. Invece nella compilazione del modello ISEE devono essere sommati in quanti il nucleo di riferimento non è quello fiscale ma quello anagrafico. Sono esenti dal pagamento del ticket ordinario e conseguentemente dal pagamento del ticket aggiuntivo le seguenti categorie di cittadini puntualizzando che il codice di riferimento deve essere obbligatoriamente inserito nella ricetta da parte del medico:
CODICE E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro CODICE E02:Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico CODICE E03:Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico CODICE E04:Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Note Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art.Sono esenti dal pagamento del contributo di digitalizzazione:1 del Decreto ministeriale 22/1993) Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro). Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione. Valide solo per residenti in Toscana intendendo per disoccupati anche coloro che hanno cessato un attività di lavoro autonomo VC,,CKET SULLA SPECIALISTICA E090 disoccupati- e familiari a carico- che hanno perso il lavoro dal 01/01/2009 ed in possesso di Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’impiego di competenza; E091 lavoratori collocati in cassa integrazione-e familiari a carico- che percepiscono una retribuzione comprensiva dell’integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980; E092 lavoratori in mobilità-e familiari a carico- iscritti nelle liste di mobilità, in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità presentata al Centro per l’impiego di competenza.
● gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di sterminio (codice esenzione G01-G02) ● gli invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03) ● gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice esenzione C01-C02-C04-L01) ● i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla L.Sono esclusi dal pagamento del ticket aggiuntivo:210/1992 (codice esenzione N01) ● le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice esenzione V01-V02) ● i ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti (codice esenzione C05-C06) ● gli infortunati sul lavoro per il periodo dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice esenzione L04) ● i disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico - art.8, comma16, L.
537/93 (codice esenzione E02) ● i disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico - DGR n.1164/2011 (codice esenzione E90-E91-E92) ● i titolari di assegno sociale e loro familiari a carico (codice esenzione E03) ● titolari di pensione minima con età superiore ai sessanta anni e reddito del nucleo familiare fino a 8.263,31 euro incrementabili fino a 11.362,05 per coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per figlio a carico (codice di esenzione E04).
● gli assistiti con reddito familiare fiscale o indicatore Isee fino a 36.151,98 euro ● le ricette relative a prestazioni specialistiche di importo complessivo non superiore a 10 euro ● gli assistiti già esenti per le prestazioni specialistiche.Prestazioni escluse dal contributo di digitalizzazione di 10 euro:
● prestazioni pre ricovero, post ricovero e in dimissione protetta ● prestazioni erogate per la diagnosi precoce dei tumori ai sensi dell’art. 85, comma 4, L.388/2000 e nell’ambito dei programmi di screening regionali.Sono esentati dal contributo di digitalizzazione:
● gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di sterminio (codice esenzione G01-G02) ● gli invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03) ● gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice esenzione C01-C02-C04-L01) ● i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla L.Ticket al pronto soccorso:210/1992 (codice esenzione N01) ● le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice esenzione V01-V02) ● i ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti (codice esenzione C05-C06) ● gli infortunati sul lavoro per il periodo dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice esenzione L04) ● i disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico - art.8, comma16, L.
537/93 (codice esenzione E02) ● i disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico - DGR n.1164/2011 (codice esenzione E90-E91-E92) ● i titolari di assegno sociale e loro familiari a carico (codice esenzione E03) ● titolari di pensione minima con età superiore ai sessanta anni e reddito del nucleo familiare fino a 8.263,31 euro incrementabili fino a 11.362,05 per coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per figlio a carico (codice di esenzione E04).
● gli assistiti esenti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ● i ragazzi di età inferiore a 14 anni ● gli utenti dimessi dal Pronto soccorso con codice di priorità bianco ed azzurro per situazioni correlate a: avvelenamenti acuti, traumatismi (che esitino in sutura o immobilizzazione), necessità di un breve periodo di osservazione nell’area del pronto soccorso o comunque all’interno della struttura ospedaliera. Contributo di digitalizzazione: il contributo non è dovuto nei casi in cui si procede al ricovero a seguito dell’accesso in Pronto soccorso.Sono esentati dal contributo di 10 euro:
● gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di sterminio (codice esenzione G01-G02) ● gli invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03) ● gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice esenzione C01-C02-C04-L01) ● i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla L.210/1992 (codice esenzione N01) ● le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice esenzione V01-V02) ● i ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti (codice esenzione C05-C06) ● gli infortunati sul lavoro per il periodo dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice esenzione J05) ● i disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico - art.8, comma16, L.Sono esclusi dal pagamento del ticket:537/93 (codice esenzione E02) ● i disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico - DGR n.1164/2011 (codice esenzione E90-E91-E92) ● i titolari di assegno sociale e loro familiari a carico (codice esenzione E03) ● i titolari di pensione minima con età superiore ai sessanta anni e reddito del nucleo familiare fino a 8.263,31 euro incrementabili fino a 11.362,05 per coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per figlio a carico (codice di esenzione E04).
1.assistiti con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a 36.151,98 euro (ERA o EIA) 2. assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione con reddito familiare fiscale o indicatore ISEE fino a 70.000 euro 3. invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia ed ex deportati in campo di sterminio (codice di esenzione G01-G02) 4.
Invalidi per servizio (codice di esenzione S01-S02-S03) 5. invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro (codice di esenzione C01-C02-C04-L01) 6. danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992 (codice di esenzione N01) 7. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari (codice di esenzione V01-V02) 8. ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 e i sordomuti (codice di esenzione C05-C06) 9.
infortunati sul lavoro per il periodo dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse (codice di esenzione L04) 10. disoccupati, e familiari a carico, con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico - art.8, comma16, L.537/93 (codice di esenzione E02) 11. disoccupati, lavoratori in cassa integrazione e in mobilità e familiari a carico - DGR n. 1164/2011 (codice di esenzione E90 -E91-E92) Note: - L’importo del ticket si somma alle eventuali quote pagate dall’assistito nel caso in cui richieda un farmaco di prezzo superiore a quello di riferimento.
- Laddove l’importo del ticket fosse maggiore al costo della confezione del farmaco, l’utente è tenuto a pagare un importo pari al prezzo del farmaco. - Nell’anno solare la somma dei ticket sulla farmaceutica convenzionata a carico di un singolo utente, non può superare l’importo di 400 euro.