Firenze – In Toscana il nuovo sistema per l’accertamento dell’esenzione dal ticket prenderà il via a ottobre. E non sarà compito dei medici di famiglia né dei pediatri di libera scelta. Saranno invece le Asl a certificare il diritto all’esenzione del cittadino, che poi dovrà esibire l’attestato al proprio medico curante. Dal 1° maggio è entrato in vigore il Decreto ministeriale che modifica le modalità di verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (finora basata sulla autocertificazione resa dal cittadino al momento della fruizione della prestazione).
Secondo il decreto dell’11/12/2009, la verifica dell’esenzione da ticket dovrà avvenire sulla disponibilità dell’elenco dei soggetti esenti, sulla base delle informazioni provenienti da Agenzia entrate e Inps, messa a disposizione da Sogei (la Società generale di informatica del Ministero dell’economia e delle finanze), tramite il sistema della Tessera Sanitaria. Il medic o ha poi l’obbligo di rilevare il codice di esenzione. I cittadini che vantano il diritto di esenzione e non sono inclusi nelle liste Sogei possono fare l’autocertificazione.
Saranno poi possibili controlli sulle autocertificazioni. Il Decreto ministeriale ha tempi differenti di attuazione da parte delle diverse Regioni. In Toscana, il nuovo sistema andrà a regime da ottobre prossimo. Per il momento, la nuova modalità viene sperimentata, in accordo con il ministero, nella Asl 3 di Pistoia. I cittadini esenti dovranno fare richiesta dell’attestato di esenzione agli sportelli Asl, e presentare poi l’attestato al proprio medico al momento di ogni prescrizione specialistica.
Fino a nuova indicazione – precisano comunque dagli uffici della Asl 3 di Pistoia, dove è in corso la sperimentazione – l’utente potrà continuare ad autocertificare la propria condizione reddituale sulle richieste mediche. Queste, lo ricordiamo, le categorie degli aventi diritto all’esenzione: - cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; - titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico - disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico - titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.