Sul ponte 4 sono stati rinvenuti altri due cadaveri, due donne ritrovate dai sommozzatori dopo le ultime fasi di ricerca. A darne notizia il commissario straordinario Franco Gabbrielli Depositata dall’Avv. Bruno Leporatti nella cancelleria del G.i.p. Valeria Montesarchio la memoria contenente le deduzioni ex art. 396 c.p.p. in relazione alla richiesta di incidente probatorio avanzata dal P.M. in data 19 gennaio 2012, depositata in cancelleria e notificata il 20 gennaio 2012.
Queste, in sintesi, le osservazioni della difesa di Schettino che evidenziano altre problematiche che sarebbero state presenti a bordo della Costa Concordia. La Nave non era idonea alla navigazione? Costa Crociere era a conoscenza delle difficoltà operative espresse oggi dal comandante?
"1. - Le investigazioni sono tuttora in pieno svolgimento, non solo sul fronte della acquisizione di elementi di prova in riferimento alla posizione degli indagati Schettino Francesco e Ambrosio Ciro, ma anche al fine di individuare eventuali ulteriori responsabilità di terzi soggetti che potrebbero avere quantomeno cooperato nel determinare il tragico evento. Le dichiarazioni rese dal Comandante Schettino nel corso del suo interrogatorio di garanzia, in ordine ai contatti telefonici intercorsi con il Marine Operation Director di Costa Crociere dopo l’impatto e costantemente durante la fase della susseguente emergenza, hanno aperto ulteriori filoni di indagine, che potrebbero ragionevolmente orientarsi nel senso di provocare allargamenti soggettivi dell’inchiesta stessa. Qualora il Procuratore della Repubblica si orientasse nel disporre l’iscrizione di altri nominativi nel registro di cui all’art.3.335 c.p.p. successivamente all’assunzione dell’incidente probatorio, le risultanze di esso sarebbero inutilizzabili, a mente dell’art. 403 del codice di rito, nei confronti di tali eventuali nuovi indagati. Le considerazioni che precedono non incidono sull’ammissibilità della richiesta di incidente probatorio ma a parere della difesa suggeriscono che il G.i.p. possa chiedere al P.M. di precisare, con riferimento allo stato delle indagini, gli esatti contorni soggettivi della vicenda, quali risultanti dalle iscrizioni eventualmente effettuate sul registro di cui all’art.
335 c.p.p., disponendo l’integrazione delle notificazioni e degli avvisi dovuti per Legge ove ciò dovesse risultare necessario. 2. - L’oggetto della perizia di cui il P.M. chiede di poter espletare con l’incidente probatorio attiene la ricostruzione della «concreta dinamica dell’incidente occorso alla Costa Concordia e conseguente naufragio, anche mediante acquisizione, lettura ed analisi dei dati contenute nelle memorie digitali dei Voyager Data Recorder oggetto di sequestro». Gli accertamenti sembrano essere sostanzialmente due: l’uno diretto a decrittare il V.D.R.
(che richiede competenze tecniche e dispositivi informatici specifici), l’altro a ricostruire lo svolgimento dei fatti, in tutte le sue varie fasi – antecedenti e susseguenti all’urto di Nave Concordia con lo scoglio sommerso con la conseguente apertura della falla, sino a giungere al momento del suo definitivo incaglio in prossimità del porto dell’Isola del Giglio – (che presuppone professionalità diverse da quelle richieste per la decrittazione). In relazione alla dinamica dell’evento, si evidenzia il progressivo sbandamento dapprima a sinistra e successivamente a dritta, subìto da nave Concordia, documentato in atti.
Come riferito dal Comandante Schettino nel corso dell’interrogatorio di garanzia egli aveva chiesto inutilmente, più volte, la messa in funzione della pompa di zavorra o di bilanciamento; non fu neanche fu possibile avviare le pompe esaurimento grandi masse. Tali fatti dovranno formare oggetto di ulteriore tema dell’accertamento peritale in modo che esso chiarisca se tali impianti di emergenza funzionarono o meno e, in caso negativo, di chiarirsi, da parte dei tecnici, le ragioni di tale inconveniente. L’indagine tecnica si dovrà estendere anche al comportamento a seguito dell’allagamento della Concordia provocato dalla falla, delle c.d.
paratie deboli. Esse sono infatti quei tramezzi di separazione delle varie parti della nave destinate a cedere in conseguenza della pressione dell’acqua al fine di garantire l’allagamento del bastimento in modo simmetrico, così da impedire che l’angolo di inclinazione trasversale della nave superi i limiti previsti dalle vigenti normative onde, mantenere gli standards di galleggiamento in caso di avaria e di allagamento asimmetrico prescritti dalla normativa internazionale e segnatamente dalla Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare stipulata in Londra il 17 giugno 1960 e successivi emendamenti (capitolo II, parte B, regola 7).
- Infine, si chiede di far accertare ai periti:
a) quale fosse lo sbandamento di Nave Concordia alle ore 0,34 del 14 gennaio 2012 (orario in cui il Comandante Schettino comunica di essere a bordo di una lancia); b) se susseguentemente a tale orario, proseguirono o meno le operazioni di abbandono nave dal lato dritta, ovvero esse fossero concluse; c) se successivamente a tale orario, a seguito dell’accertato sbandamento fosse possibile o meno risalire a bordo di nave Concordia dal lato dritta; d) dove fosse collocata la biscaglina o biscaggina menzionata nella conversazione telefonica fra il Comandante De Falco della Capitaneria di Porto ed il Comandante Schettino delle ore 01,46 del 14 gennaio 2012 e la distanza dal luogo ove si trovava quest’ultimo; quale fosse, in quel momento l’uso che di tale scala veniva fatto."