L’Associazione Sportiva Prestige Poker di Prato - fondata da Diego Scillieri e Nicolò Mati lo scorso settembre, come associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI - prende atto dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Prato datata 18 gennaio 2001, in cui viene confermato il sequestro dei tavoli da gioco avvenuto lo scorso 14 dicembre. Un’ordinanza, quella del Collegio pratese, che non prende posizione riguardo al tema della assimilabilità dei tornei di poker texas hold’em giocati “live” e quelli presenti on line e che al contempo ha individuato le connotazioni di gioco d’azzardo sulla base di una previsione di quota di partecipazione individuale superiore ai trenta euro, fatto in realtà non dimostrato.
L’Associazione subisce quindi le pesanti conseguenze di una realtà da “terra di nessuno”, in cui la mancanza di una precisa regolamentazione da parte dei monopoli e della legislazione porta a commettere dei veri e propri reati penali in estrema inconsapevolezza. È quanto accaduto lo scorso 14 dicembre, quando gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Prato hanno fatto irruzione nei locali della “Sala Prestige” in via Stefano Vai a Prato, interrompendo il torneo di poker sportivo che si stava svolgendo secondo modalità alternative previste dalla legge. "Il sequestro basato sulla scarsa conoscenza delle istituzioni di un mondo, quello dei giochi di carte e abilità, che si basa su ambiti legittimi di attività troppo spesso ignorati ha coinvolto e messo in difficoltà oltre ai giocatori anche i circa 40 dipendenti". “La volontà è quella di riprendere al più presto le attività ricreative dell’Associazione, ma il Tribunale ha confermato il sequestro dei tavoli e delle fiches, cosa che già di per sé non trova fondamento, in quanto non si tratta di materiale illecito ma liberamente acquistabile nei canali autorizzati – spiega Nicolò Mati, segretario dell’Associazione – andremo avanti in sede processuale per dimostrare che non si trattava di gioco d’azzardo, ma di un torneo di sport dilettantistico, così come previsto dalla legge”.
Una linea che intende lanciare un messaggio tanto nei confronti degli oltre 1400 associati quanto della stessa opinione pubblica, che troppo spesso assimila il gioco del poker a qualcosa di illecito, senza tenere conto di quegli elementi che lo caratterizzano come un’attività sportiva e gioco d’abilità: quote di partecipazione inferiori ai 30 euro a persona, scopo non di lucro e impossibilità di vincere premi in denaro. L’Associazione Prestige Poker, sul piano processuale, pur non condividendo in buona parte il provvedimento del Tribunale del Riesame, riserva di impugnarlo tramite il proprio legale avv.
Marco Ripamonti dinanzi alla Corte di Cassazione in particolare per sottoporre al Supremo Collegio l'irrisolta questione della assimilazione, o meno, dei tornei di texas hold'em dal vivo a quelli on line, e nel contempo chiederà al Pubblico Ministero di disporre una consulenza tecnica finalizzata ad accertare l'esatto rapporto tra le componenti "aleatorietà" ed "abilità" relativamente alla formula del texas hold'em, allo scopo di dimostrare la prevalenza del fattore abilità e, comunque, la assimilazione del tornei fisici a quelli on line, onde pervenire ad una archiviazione del caso. "L’Associazione rivolge un appello a tutti gli operatori del settore interessati a “unire le forze” nel colloquio con le istituzioni e arrivare alla definizione chiara e univoca di un regolamento nazionale che autorizzi tanto il gioco a distanza quanto quello svolto dal vivo.
Con la prospettiva di poter attivare un tavolo tecnico con le autorità e i monopoli, in modo tale da poter finalmente permettere a chi intende giocare in tutta legalità di farlo senza andare incontro a inaspettate e impreviste conseguenze penali. "Il torneo è stato organizzato - spiegano i diretti interessati dall'ordinanza - nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa italiana: - Partecipazione permessa ai soli soci (rigorosamente di età maggiore di diciotto anni) - Quota di iscrizione non superiore a 30 euro - Divieto di rientro per chi sia eliminato dal torneo - Utilizzo di fiches di valore "simbolico" e senza alcun valore economico o nominale - Premi costituiti da buoni del valore variabile in base al numero degli iscritti al torneo, utilizzabili nelle attività istituzionali dell'associazione - Durata del torneo, numero dei giocatori ed entità del montepremi derivante dalla sommatoria delle quote di iscrizione, tali da escludere ogni finalità di lucro"