Il Comitato di Controllo dello IAP ha ritenuto oggi la comunicazione commerciale “Pelle conciata al vegetale in Toscana”, diffusa attraverso un calendario allegato ad una rivista, in contrasto con gli artt. 1 - Lealtà della comunicazione commerciale, e 10 - Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona - del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. L’organo di controllo ha ritenuto tale comunicazione offensiva della dignità della persona, in quanto il corpo femminile viene equiparato alla “pelle conciata”, ovvero sia ad un prodotto che ad un animale, un animale ucciso, sezionato e trasformato in prodotto di lavorazione, rilevando pertanto il contrasto con l’art.
10 del Codice, secondo cui “la comunicazione commerciale deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni”. Ha rilevato altresì la violazione dell’art. 1 del Codice “La comunicazione commerciale deve evitare tutto ciò che possa screditarla”, dal momento che il contenuto del messaggio è un esempio di comunicazione che danneggia il credito dell'istituzione pubblicitaria nel suo complesso considerata. Il Comitato di Controllo dello IAP aveva già ritenuto ieri la campagna pubblicitaria “… Dio salvi il made in Italy” - “Perdona loro perché non sanno quello che indossano”, diffusa attraverso affissioni, ed i messaggi “Prendete e indossatene tutti…” e “Italia, svegliati, alzati e cammina da sola…”, rilevati sul sito internet dell’azienda inserzionista, contrari agli artt.
1 – Lealtà della comunicazione commerciale, e 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona - del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Ad avviso del Comitato, i messaggi, per promuovere un marchio di abbigliamento ed evidenziare la difesa del “made in Italy”, istituiscono un collegamento con icone, in particolare con la crocifissione, simboli, espressioni evangeliche proprie della religione cattolica, che vengono inopportunamente manipolati e adattati ad esigenze commerciali e rappresentano offesa ed irrisione alle convinzioni religiose dei cittadini, meritevoli di rispetto e di tutela. Il Comitato ha altresì riscontrato il contrasto con l’art.
1 del Codice, dal momento che il contenuto dei messaggi è tale da suscitare nel pubblico risentite reazioni di rifiuto capaci di riflettersi sulla comunicazione pubblicitaria nella sua generalità, che possono danneggiare il credito dell'istituzione pubblicitaria nel suo complesso. Si precisa che entrambi i provvedimenti ingiuntivi acquisteranno efficacia di decisione allo scadere del termine previsto dall’art. 39 del Codice, qualora le parti non proporranno motivate opposizioni.