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Reato di clandestinità: è persecuzione?

Cosi' il quotidiano dei vescovi 'Avvenire' definisce il reato di clandestinita' in un editoriale dedicato alla norma appena entrata in vigore. “Anche Firenze invochi l’incostituzionalità” presa di posizione di Perunaltracittà

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
10 agosto 2009 14:39

Lo straniero che entra in Italia illegalmente commette un reato. Il reato di clandestinità è in vigore (con ammende dai 5.000 ai 10.000 euro ed espulsione immediata, salvo permanenza nei CIE). E sono scattate a Firenze le prime otto denunce per il nuovo reato ai danni di 5 marocchini e 3 tunisini, 32 extracomunitari in regola denunciati perché sprovvisti di documenti al momento del controllo e oltre 100 persone identificate in una sola notte. “L’amministrazione comunale fiorentina faccia pressione sulle istituzioni nazionali per invocare l’incostituzionalità del reato di clandestinità”.

E’ la richiesta di Perunaltracittà dopo l’entrata in vigore della legge 94 sull’immigrazione. “Molti enti locali, fa notare il gruppo, fra cui la Regione Toscana e importanti Comuni come Torino, Venezia e Bari, hanno già sollevato la questione facendo pressione su governo e Presidente della Repubblica. Firenze è stata la città più veloce ad eseguire i provvedimenti L’ingresso o la presenza illegale del singolo straniero non rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l’espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante.

La relativa incriminazione assume così un connotato discriminatorio e anticostituzionale”. “Né un fondamento giustificativo del nuovo reato può essere individuato, continua il gruppo, sulla base di una presunta pericolosità sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti già escluso che la condizione di mera irregolarità dello straniero sia sintomatica di una pericolosità sociale dello stesso”. Perunltracittà conclude sostenendo che “l’introduzione del reato in esame produrrà una crescita abnorme di ineffettività del sistema penale, gravato di centinaia di migliaia di ulteriori processi privi di reale utilità sociale e condannato per ciò alla paralisi.

Né questo effetto sarebbe scongiurato dall’affidamento del compito al giudice di pace, sistema anch’esso in grave sofferenza”.

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