Firenze– Tassa o tariffa? È tutto nelle mani della Corte Costituzionale. Meglio aspettare che dare adito a speranze di restituzione dell’imposta di valore aggiunto sui rifiuti il cui esito, tra l’altro, non è omogeneo considerato che le conclusioni delle varie commissioni tributarie chiamate a pronunciarsi sulla legittimità dell’applicazione dell’Iva, variano da città a città.
A tentare di fare chiarezza su una vicenda che ha dato il via ad una massiccia campagna di adesione ad azioni legali più o meno riconosciute e che sta creando non pochi problemi all’agenzia delle Entrate (il 17 giugno 2008 l’Ente ha approvato la risoluzione n.
250/E riaffermando la natura privatistica della Tia quindi la sua assoggettabilità all’Iva ndr), il Difensore civico regionale Giorgio Morales: “La possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva pagata sui rifiuti ha suscitato aspettative e confusione. Migliaia di italiani hanno aderito a ricorsi e campagne su enunciati che non hanno riscontri giuridici univoci. Non è chiara la natura giuridica della tariffa: se sia un’imposizione di tipo tributario quindi non soggetta alla maggiorazione del 10 per cento, se una tariffa a tutti gli effetti e quindi comprensiva dell’imposta”.
“Sulla questione – continua la nota del Difensore civico della Toscana – dovrà pronunciarsi la corte Costituzionale. Sarebbe opportuno attendere l’esito del giudizio prima di intentare un qualsiasi altro ricorso, anche perché l’autorità dovrebbe sospenderlo in quanto la norma attributiva della competenza a decidere, è oggetto di questione di legittimità costituzionale”.
In buona sostanza, se pare essere chiaro quando si applica l’Iva e quando no, non lo è altrettanto capire chi è competente a giudicare in materia.
Sulla norma che attribuisce l’autorità a procedere alle commissioni Tributarie, quella provinciale di Prato e quella regionale toscana hanno sollevato un dubbio. Si sono cioè interrogate sulla loro legittima competenza nel momento in cui si trovassero di fronte ad una vera e propria tariffa. Da notare che altre commissioni si sono pronunciate con orientamenti del tutto diversi, generando confusione. Due casi a titolo di esempio: quello della commissione tributaria provinciale di Pisa (n. 259/04/08 del 30 dicembre 2008 ndr) che riconosce la natura di tariffa e come tale assoggettabile ad Iva, quello in senso contrario della commissione tributaria provinciale di Firenze con sentenza n.
47/062. Da aggiungere che la corte di Cassazione non è mai intervenuta direttamente nel merito della vicenda, limitandosi a giudicare soltanto l’aspetto processuale della competenza del giudice chiamato a pronunciarsi.
Adesso qualcosa pare muoversi. Ora che è stato sollevato un dubbio di costituzionalità, spetterà alla Corte scrivere la parola fine. “Se riterrà legittima la norma – spiega ancora il Difensore civico toscano - allora vorrà dire che siamo di fronte ad una imposizione di carattere tributario e la riscossione dell’Iva dovrà venir meno per il noto principio della non applicazione di una tassa sopra un'altra tassa.
Se viceversa riterrà illegittima la norma (e quindi incostituzionale per violazione dell’art. 102 che vieta la creazione di giudici speciali), saremo in presenza di una vera e propria tariffa soggetta alla legittima maggiorazione del 10 per cento”.
Ultima questione non di poco conto da tenere presente sono una serie di “appendici” ben individuate da Morales: “Devo sottolineare che se l’aspetto più evidente e d’impatto è l’applicazione o meno dell’Iva, esistono punti solo apparentemente secondari che è opportuno vengano comunicati.
Tra questi, la riscossione coattiva mediante ruolo al posto della semplice ingiunzione di pagamento così come accade per tutti gli altri servizi pubblici (acqua, luce, gas, ecc...), ma anche il diverso rito processuale previsto per ricorrere al Giudice di pace piuttosto che alla Commissione tributaria, in particolare sui termini di presentazione del ricorso”. L’intervento di Morales ha quindi lo scopo di rendere più trasparenti e complete le informazioni, ma anche rispondere ai numerosi utenti che nelle ultime settimane hanno sollecitato chiarimenti sull’opportunità o meno di aderire ad iniziative per richieste di rimborso dell’Iva.
“A tutti diciamo di aspettare il pronunciamento della Corte e di non cadere in facili campagne che se nelle intenzioni possono essere lodevoli, non hanno basi giuridiche univoche”.
Nel corso dell’ultima riunione, la Conferenza permanente dei Difensori civici locali ha espresso l’intenzione di avviare una ricognizione per verificare le difformità delle sentenze tra provincia e provincia, a livello regionale e nazionale. La commissione Tributaria di Pisa intanto, ha respinto il ricorso di 250 cittadini rilevando che “certamente la Tia rappresenta una tariffa e non una tassa”.
(f.cio)