Il 30 aprile 2008 entreranno in vigore le disposizioni relative ai nuovi limiti per la circolazione del contante e degli strumenti di pagamento al portatore, previste dal d. lgs. 231/07 (art. 49), che ha recepito la III direttiva Antiriciclaggio. Molte le novità: in primo luogo, è stato ridotto a 5.000 euro (da 12.500) il limite per il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore tra soggetti non abilitati (per importi pari o superiori il trasferimento può avvenire attraverso banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane).
Sarà comunque possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli in forma libera, quindi con facoltà di essere girati, ma deve essere corrisposta, a fronte del rilascio, un’imposta di bollo pari a 1,50 euro per ciascun modulo richiesto.
Inoltre, con riferimento alla trasferibilità dei titoli in forma libera, ciascuna girata dovrà indicare il codice fiscale del girante, a pena di nullità.
Ad esempio, dal 30 aprile 2008 potranno essere utilizzati i moduli di assegni bancari o postali consegnati dagli intermediari prima di tale data, tenendo conto dei nuovi limiti di trasferibilità. In caso di utilizzo dei vecchi moduli in forma libera, non sarà dovuta l’imposta di bollo di 1,50 euro”. Al riguardo è importante ricordare che la sanzione per errato utilizzo dei vecchi assegni va dall’1% al 40% dell’importo del titolo.