Firenze, 31 Dicembre 2007- Le date di inizio e fine dei saldi, comunicate dall'assessorato alle attività produttive, sono determinate dal regolamento regionale. Possono essere messi in vendita solo i prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo. I commercianti, durante i saldi, possono comunque anche vendere merce a prezzo pieno. Questa differenziazione dev'essere indicata chiaramente e la merce dev'essere collocata separatamente rispetto agli articoli a saldo. Le merci poste in vendita devono avere l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato. Contravvenendo a queste disposizioni, i commercianti possono incorrere in sanzioni amministrative da 516 a 3.098 euro. Ricordiamo che durante le vendite a saldo si applicano tutte le norme previste per la vendita delle merci a prezzo pieno, quindi vige, per il venditore, l'obbligo della sostituzione di merci difettate. Non è ammessa la dicitura "non si cambia la merce a saldo" mentre, anche durante il periodo dei saldi, devono essere accettati i pagamenti con carta di credito, bancomat ed altri mezzi analoghi, in tutti gli esercizi che normalmente accettano tali mezzi di pagamento ed espongono il relativo "logo".
In caso contrario, non è prevista una sanzione a carico dell'esercente ma il cliente è tenuto a comunicare tale problema al gestore della carta di credito. Conservare sempre lo scontrino, perché è il documento che consente l'esercizio di ogni diritto. Gli agenti della Polizia Municipale vigileranno sulle modalità delle vendite a saldi e sull'effettivo rispetto delle disposizioni.