Firenze, 09 Gennaio 2007- La Cassazione ha sentenziato che le pubbliche amministrazioni devono garantire (e se non lo fanno sono illegittime le multe) posteggi liberi accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria.
La sentenza della Corte di Cassazione non avrà nessuna ripercussione sulla organizzazione della sosta a Firenze perché la normativa fiorentina rispetta a pieno il codice della strada. E' quanto dichiara il vicesindaco Giuseppe Matulli in merito al pronunciamento delle sezioni unite della suprema corte che sottolinea l'obbligo per le amministrazioni comunali di realizzare nei centri urbani (ad esclusione del centro storico, delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica) aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria.
La sentenza fa riferimento all'articolo 7 comma 8 del codice della strada che recita testualmente: "Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico". "La normativa fiorentina relativa alla zcs è stata redatta in conformità all'articolo 7 comma 8 del codice della strada - spiega il vicesindaco Matulli -.
Il Piano urbano del traffico (Pgtu) fin dalla sua prima redazione adottato dal Comune di Firenze nel 1999 individua tutto il centro abitato come zona di rilevanza urbanistica ai sensi articolo 7 del codice della strada disciplinabile come zona a sosta controllata. Per quanto riguarda poi la ztl e le aree pedonali, lo stesso articolo le esclude dall'obbligo" conclude il vicesindaco Matulli.
Cosa intende fare il Comune di Firenze dopo la sentenza a sezioni unite della corte di cassazione che obbliga le amministrazioni a realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento? La domanda l'ha rivolta la consigliera di Forza Italia Bianca Maria Giocoli.
«I supremi giudici - ha spiegato l'esponente del centrodestra - hanno rigettato il ricorso del comune sardo di Quartu Sant'Elena contro la decisione con la quale il giudice di pace di Cagliari, il 3 luglio 2002, aveva annullato diverse multe inflitte dalla polizia municipale di Quartu a un avvocato che posteggiava la macchina senza pagare il ticket in un posteggio a pagamento.
Nel suo ricorso al giudice di pace l'avvocato sosteneva che le multe a lui inflitte dovevano essere dichiarate nulle in quanto il Comune non aveva previsto la realizzazione "di adeguate aree destinate al libero parcheggio, come previsto dal comma 8 dell'art. 7 del codice della strada". Il giudice di pace gli aveva dato pienamente ragione. Contro questo verdetto il comune di Quartu ha protestato in Cassazione. La Suprema Corte, però, ha affermato che il reclamo "non merita accoglimento" in quanto il comune non aveva emanato "provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento accompagnate anche dall' obbligo di prevedere aree di parcheggio libere». «Questa sentenza - ha osservato Bianca Maria Giocoli - espone l'amministrazione a centinaia di ricorsi con il rischio di vedere annullare migliaia di multe.
Se così fosse nel bilancio comunale si aprirà una voragine. Per questo è fondamentale che il Comune provveda quanto prima a rispettare le prescrizioni del codice della strada. Oppure l'amministrazione ritiene che tutta la città, da Novoli a Gavinana, sia a "rilevante interesse urbanistico" cosi da derogare la normativa?».