E’ stata pubblicata nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2005 la Legge n. 43 del 31 marzo 2005 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 7/05 (Allegati: n.2, n.3, n.4, n.5), concernente “disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del Decreto-legge 29 novembre 2004, n.
280”.
La Legge in commento contiene, tra le altre, alcune norme di interesse per gli Enti Locali, relative all’Imposta di bollo e alla Tassa di concessione governativa, ad una modifica dell’art. 23-bis, comma 7, del Dlgs. n. 165/01, in materia di mobilità dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni per i commissari straordinari per le opere strategiche.
Interventi per la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del paese
L’art.
2-bis, della Legge, ha previsto un incremento di ulteriori 101 milioni di Euro per gli stanziamenti (previsti in precedenza per 548 milioni di Euro) per finanziare gli interventi di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, e comunque per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, di cui al comma 28, dell’art. 1, della Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005). Resta invece invariato il comma 29, della stessa Legge, il quale stabilisce che con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria 2005, devono essere individuati i progetti di cui al comma 28. Ricordiamo al riguardo che nel supplemento ordinario n.
49 della G.U. n. 68 del 23 marzo 2005 è stato pubblicato il Decreto 18 marzo 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha individuato gli Enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005, 2006 e 2007 dal citato art. 1, commi 28 e 29, come modificati dall’art. 1-ter del Dl. n. 314/04, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/05, e le relative modalità di erogazione.
Mobilità del personale delle Pubbliche amministrazioni
La Legge in commento ha introdotto il comma 1-quater all’art.
5 del Decreto ove vengono dettate nuove norme al fine di “consentire un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti” prevedendo, tra l’altro: - l’attivazione di procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento di concorsi; - elenchi per personale in disponibilità; - la ricognizione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica presso le Amministrazioni pubbliche dell’esistenza di interesse all’acquisizione in mobilità di dipendenti. A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art.
5 del Decreto in esame sostituisce l’art. 23-bis, comma 7, del Dlgs. n. 165/01 e successive modificazioni, con la seguente formulazione: “sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 [Comuni inclusi], possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie.
Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli potranno prevedere l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime”.
Case da gioco soggette a controllo pubblico
L’art. 5-sexies, della Legge in commento, ha prorogato al 15 gennaio 2008 l’entrata in vigore del Dlgs. n. 56/04 per le case da gioco soggette a controllo pubblico.
Commissari straordinari per le opere strategiche
L’art. 6, del Decreto, ha sostituito i commi 1, 4 e 4-quater, del Dl.
n. 67/97 (Legge n. 135/97), in materia di commissari straordinari per le opere strategiche, ovvero quelle di “di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali”.
In particolare, il comma 4-quater ha stabilito che il commissario straordinario per “un pronto avvio o una pronta ripresa [dell’opera strategica] può essere abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni di stazione appaltante laddove ravvisi specifici impedimenti all’avvio o alla ripresa dei lavori”.
Diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili
L’art.
6-quater ha stabilito che l’Addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili passi da 1 a 2 Euro. Tale incremento “è destinato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo”. Inoltre, è stato previsto che sia pari al 40% (precedentemente era al 20%) la riassegnazione, a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, della parte eccedente i 30 milioni di Euro versati al bilancio dello Stato.
E’ stato anche previsto che sia pari all’80% (prima era al 60%) la quota della parte eccedente i 30 milioni di Euro versati al bilancio dello Stato destinata al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali.
Norme in materia di servizio civile nazionale
L’art. 6-quinquies, della Legge in commento, ha introdotto l’art. 3-bis alla Legge n. 64/01 (Istituzione del servizio civile nazionale), prevedendo sanzioni amministrative verso quegli Enti che violino le norme per la selezione dei volontari, le modalità di impiego dei volontari, non realizzino in tutto o in parte i progetti o ledano la dignità del volontario.
Le sanzioni possono esplicarsi in:
- diffida con invito ad uniformarsi;
- revoca del provvedimento di approvazione del progetto;
- interdizione temporanea alla presentazione di progetti della durata di un anno;
- cancellazione dall’Albo degli enti di servizio civile.
Disposizioni in materia di Imposte di bollo e tasse di concessione.
L’art. 7 del Decreto, contenente disposizioni in materia di Imposte di bollo e Tasse di concessione governativa, sono state introdotte alcune disposizioni in materia di finanza locale. In particolare, al comma 1, modificativo del comma 300 della Legge Finanziaria 2005: - vengono sterilizzati gli aumenti delle Tasse di concessione governativa di cui alla lett. b) dell’art. 17, e alle lett. a) e b) dell’art. 21, della Tariffa allegata al Dpr. n. 641/72 (abbonamenti alla radiotelevisione e alle utenze dei telefoni cellulari); - viene previsto che gli importi in misura fissa della Imposta di bollo e della Tassa di concessione governativa applicate mediante marche, verranno aggiornati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005; - viene disposta l’entrata in vigore dal 1° febbraio 2005 delle tariffe elencate negli allegati al Decreto (cui si rinvia). Al comma 2 viene inoltre stabilito che, dal 1° giugno 2005, la Tassa di concessione governativa e l’Imposta di bollo, nei casi in cui è previsto il pagamento mediante marche, queste possano essere pagate con le modalità telematiche di cui all’art.
1-bis, comma 10, lett. a), del Dl. n. 168/04 (c.d. Decreto “Tagliaspese”) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 191/04, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi della lett. b) del comma 10 dello stesso art. 1-bis. Dopo il comma 2, sono stati introdotti i commi 2-bis e 2-ter in materia di Ici. Il comma 2-bis prevede che “i concessionari del servizio nazionale della riscossione sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di Imposta comune sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai Comuni”.
Con Decreto ministeriale dovranno essere stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni e il sistema di versamento delle somme da destinare ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo e di informazione al contribuente.
Il comma 2-ter dispone invece che “per una efficace azione accertativi dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella Pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti, l’Anci organizza le relative attività strumentali”.
Tenuta delle liste elettorali.
E’ stato aggiunto, inoltre, l’art. 7-quinquies che prevede la notifica all’interessato, entro dieci giorni, della cancellazione dalla lista elettorale per perdita della cittadinanza italiana o per perdita del diritto elettorale a seguito di sentenza o altro provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Le Deliberazioni della commissione elettorale comunale, relative a variazioni per trasferimento di residenza e per l’acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso, dovranno essere depositate presso la Segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle stesse variazioni.
Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari
I Comuni, ai sensi dell’art.
7-octies, devono rideterminare, con effetto 1° gennaio 2005, la misura del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, secondo quanto disposto dall’art. 62 del Dlgs. n. 446/97 e successive modificazioni. Dal 1° gennaio 2006 il canone sarà rivalutato sulla base dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat. Le disposizioni del comma 470, dell’art. 1, della Legge n. 311/04, sono applicabili anche all’Imposta sugli intrattenimenti e sulla pubblicità.
Ricordiamo che, con l’introduzione del comma 11-bis nell’art. 90 della Legge n. 289/02 (Finanziaria 2003), tale norma aveva previsto che, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, “la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 [Imposta sugli spettacoli] in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente organizzato”.
Attività di formazione ai dipendenti della P.A.
L’art.
7-novies ha integrato il comma 6 dell’art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) del Dlgs. n. 165/01, inserendo fra i compensi esclusi indicati dalla norma, quelli derivanti da attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica amministrazione.
Rilascio documentazione in formato elettronico
Infine, l’art. 7-vicies ter stabilisce che, dal 1° gennaio 2006:
a) il visto su supporto cartaceo è sostituito dal visto elettronico;
b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all’atto del rinnovo o del primo rilascio, dal permesso di soggiorno elettronico;
c) il passaporto su sopporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico.
Anche la carta d’identità, dalla stessa data, sarà sostituita dalla carta d’identità elettronica (Cie) al momento del primo rilascio o del suo rinnovo.
Per questo i Comuni, entro il 31 ottobre 2005, dovranno attivarsi per avere la possibilità di collegarsi all’Indice nazionale delle anagrafi (Ina) presso il Centro nazionale per i servizi demografici (Cnsd) e per redigere il piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell’Interno. Si ricorda infine che la Legge in commento contiene anche alcune disposizioni in materia di università, di ricerca, di beni e attività culturali e di attività di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.