PEC degli amministratori: niente bollo per il Registro imprese

La comunicazione non ha più costi

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
27 Aprile 2026 09:00
PEC degli amministratori: niente bollo per il Registro imprese

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un tema che nei mesi scorsi aveva generato dubbi tra imprese e operatori. Con la Risposta a interpello n. 67 del 6 marzo 2026, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la comunicazione della PEC personale degli amministratori al Registro delle Imprese è esente dall’imposta di bollo. Si tratta di un chiarimento rilevante, perché definisce in modo netto il trattamento applicabile a un adempimento sempre più centrale nel sistema dei domicili digitali e nei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione.

Le motivazioni

La comunicazione della PEC degli amministratori di società può dunque beneficiare della stessa esenzione già prevista per la PEC dell’impresa dall’art. 16, comma 6, del D.L. 185/2008. Il nodo interpretativo riguardava l’estensione di questo regime agevolato: l’esenzione doveva valere soltanto per il domicilio digitale della società oppure anche per quello personale dell’amministratore?

Con la risposta fornita nell’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha adottato un’interpretazione ampia e favorevole alle imprese. Secondo l’Amministrazione, infatti, la comunicazione del domicilio digitale personale dell’amministratore persegue le stesse finalità della PEC societaria, in termini di ufficialità, tracciabilità e semplificazione degli adempimenti.

Alla luce di queste considerazioni, la Risposta a interpello n. 67/2026 conclude che anche la PEC degli amministratori rientra nell’esenzione dall’imposta di bollo. Come già evidenziato anche da Tinexta InfoCert, azienda leader nei servizi di Digital Trust, la sola comunicazione della PEC per amministratori non è soggetta né all’imposta di bollo né ai diritti di segreteria. Ma attenzione, diverso è il caso in cui la pratica sia presentata insieme ad altri adempimenti, come la nomina, il rinnovo della carica o il deposito di atti: in questa ipotesi, tornano ad applicarsi gli importi ordinari previsti per la pratica principale.

Perché gli amministratori devono avere una PEC distinta da quella della società

Le indicazioni ministeriali hanno chiarito che, a far data dal 31 dicembre 2025, il domicilio digitale dell’amministratore deve essere proprio ed esclusivo e non può coincidere con quello dell’impresa. L’obiettivo è rendere conoscibile ai terzi un recapito diretto e formale dell’amministratore, distinto da quello societario, così da rafforzare la certezza delle comunicazioni connesse alla carica. In questa prospettiva, la PEC personale dell’amministratore non rappresenta soltanto un adempimento formale, ma uno strumento che contribuisce a rendere più chiari, tracciabili e lineari i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i soggetti che abbiano un interesse legittimo a contattare il titolare della funzione.

Come procedere

La comunicazione avviene tramite pratica telematica al Registro delle Imprese. Quando la pratica riguarda esclusivamente il domicilio digitale dell’amministratore obbligato, si applica il regime di esenzione chiarito dall’Agenzia delle Entrate; chi avesse già versato importi non dovuti può verificare presso la Camera di commercio competente le eventuali modalità di rimborso. In un quadro normativo che punta a rafforzare la trasparenza e l’efficienza delle comunicazioni ufficiali, dotarsi di una PEC personale e correttamente iscritta diventa quindi un adempimento essenziale per evitare irregolarità e gestire in modo corretto i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

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