Egr. Avvocato,
mi sto separando da mio marito dopo 15 anni di matrimonio durante i quali gli ho sempre dato una mano per mandare avanti la sua attività di impresa, senza nessun contratto scritto.
Sono preoccupata perché l’impresa ultimamente non va bene, ha accumulato molti debiti.
Vorrei sapere se rischio di essere chiamata a rispondere dei debiti dell’impresa.
Gent.le Signora,
mi pare di capire che si tratta di un’impresa formalmente individuale intestata a suo marito, e che lei di fatto ha dato un contributo per molti anni.
In casi come questo, occorre verificare in concreto in cosa esattamente si è sostanziato il contributo dato per accertare se sussistono i presupposti per qualificare il rapporto come lavoro subordinato, oppure come società di fatto.
Solo se la fattispecie non è riconducibile ad uno di questi istituti potrà applicarsi in via residuale la disciplina dell’impresa familiare.
Un rapporto di lavoro subordinato è facilmente riconoscibile per la soggezione ad un potere direttivo e disciplinare, ed in particolare per l’obbligo di rispettare un certo orario e di svolgere certe mansioni.
L’esistenza di una società di fatto, e quindi di una cogestione dell’impresa, può invece essere desunta da altre circostanze di fatto.
Ad esempio: la formazione di un fondo comune mediante conferimenti di beni o servizi, la prestazione non occasionale di garanzie per finanziamenti necessari all’impresa, l’affidamento in autonomia di settori rilevanti quale la gestione di clienti e/o fornitori, la delega ad operare sul conto intestato all’impresa, etc…
L’esito dell’accertamento da parte del giudice è assai rilevante perché, se risulterà sussistere una società di fatto, l’eventuale fallimento dell’imprenditore formalmente individuale potrà estendersi anche al socio di fatto. Notoriamente, infatti, il tratto distintivo del socio è quello di partecipare sia agli utili che alle perdite.
Diversamente, dovrà applicarsi in via residuale la disciplina in materia di impresa familiare secondo la quale il familiare imprenditore individuale assume in proprio le obbligazioni nei rapporti con i terzi, ed è il solo a risponderne.