A mezzanotte scattera' l'aumento dell'IVA dal 21 al 22%. Resterà invariata l'aliquota del 10% che in un primo tempo sarebbe dovuta aumentare anch'essa di un punto percentuale, ma l'articolo è stato emendato. La maggiorazione si applicherà alle transazioni a partire dal 1 ottobre, quindi con la cessione del bene a terzi a partire da quella data. Primo Mastrantoni, segretario di Aduc interviene così sulla novità che cambierà la vita dei consumatori: "L'aumento produrra' una crescita del costo dei carburanti con perdita per i consumatori e guadagno per le casse dello Stato.
In aggiunta, tutte le merci subiranno un aumento considerato che il trasporto in Italia e' praticamente su gomma. Insomma, l'aumento si scarichera' sulle tasche degli italiani. Da considerare che, comunque, l'aumento dell'IVA era stato solo rimandato al 1 gennaio 2014; si trattava, quindi, di uno slittamento; nel frattempo si sarebbero predisposte nuove tasse (service tax) per il prossimo anno, in aggiunta all'aumento dell'IVA. Dell'IMU non si hanno notizie: va a finire che si dovra' pagare, con grande sollievo per le casse erariali e dolore per quelle dei consumatori". Vincenzo Donvito di Aduc Firenze aggiunge: "Per tutti i documenti contabili emessi a partire da domani, l'Iva deve essere al 22%.
Quindi se si ha merce in magazzino, acquistata con la vecchia aliquota, se la vendita/rivendita avviene con l'emissione di un documento contabile che prevede l'Iva, da domani l'imposta e' al 22%. Per la vendita al dettaglio, dove c'e' solo emissione di scontrino fiscale, quella merce acquistata con l'Iva al 21% non dovrebbe subire aumenti, se però trovate un commerciante che lo fa, segnalatecelo. Istituiremo per lui uno speciale premio "onesta'". Stesso discorso vale per i servizi" Stando alle stime Faib-Confesercenti, da domani, con l'aumento IVA al 22%, vi saranno pesanti conseguenze anche per il settore carburanti, con tutto quanto ne consegue in un paese, come il nostro, in cui gran parte delle merci si sposta su gomma.
Per l'automobilista che percorre una media di 1000-1300 Km al mese si parla di un aggravio di costi, su base annua, di circa 20-22 Euro. Ancor peggio andrà alle aziende di trasporto merci e persone, già in ginocchio per la difficile situazione del paese: si calcola che per un’ azienda che percorre 100.000 Km l'anno vi sarà un incremento del costo aziendale di circa 800 Euro. Le conseguenze sono facilmente immaginabili, con incremento esponenziale del costo finale delle merci e dei ticket trasporto persone.
Anche i gestori impianti carburante della città, già colpiti dal drastico calo dei consumi di benzina e gasolio, non fanno certo salti di gioia. Simone Perini, Presidente Faib Confesercenti Firenze, ricorda come "solo nell'ultimo anno le imprese del settore hanno conosciuto un calo del 20% del fatturato".
"Questo ulteriore balzello sul costo carburante", conclude Perini, "si tradurrà in una ulteriore contrazione delle vendite con conseguenze nefaste per tutta la "filiera del trasporto"”.
In Italia la disciplina sull'IVA è contenuta nel D.P.R.
n. 633 del 26 ottobre 1972, più volte modificato. All'entrata in vigore, il 1º gennaio 1973, l'aliquota ordinaria, quella applicabile alla maggior parte di beni o servizi, era il 12%, portata al 14% nel 1977, al 15% nel 1980, al 18% nel 1982, al 19% nel 1988, al 20% nel 1997 e per ultimo, con D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge il 14 settembre 2011, con applicazione dal 17 settembre, l'aliquota ordinaria è salita al 21%. Con la Legge di Stabilità 2013 (approvata con legge n.
228 del 24 dicembre 2012 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012) è previsto l'aumento di un ulteriore punto percentuale per il 1º ottobre 2013[2]. L'IVA sale così al 22%. L'IVA è un'imposta generale sui consumi, il cui calcolo si basa solo sull'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso. Mediante un sistema di detrazione e rivalsa, l'imposta grava sul consumatore finale, invece per il soggetto passivo d'imposta – ad esempio l'imprenditore o il professionista – l'IVA resta neutrale.
Infatti il soggetto passivo d'imposta, cioè colui che cede beni o servizi, detrae l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti dei beni o dei servizi prestati. L'IVA pertanto rappresenta un costo solo per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali. Nell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo dell'imposta ne sopporta l'onere economico e il contribuente di diritto (di norma un imprenditore o un professionista) su cui gravano gli obblighi del soggetto passivo d'imposta, sebbene per lui l'imposta resti neutrale.