L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato uno specifico ricorso (25 maggio 2011) alla Commissione europea al fine di verificare il rispetto delle normative comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. riguardo il progetto ferroviario “alta velocità” nella parte relativa al sottoattraversamento dell’area urbana di Firenze (“nodo di Firenze”) e il progetto per il recupero ambientale della miniera di S. Barbara, nei Comuni di Caviglia (AR) e di Figline Valdarno (FI) – costruzione dei bacini di Castelnuovo dei Sabbioni e Allori all’interno della miniera e riassetto idrografico e morfologico dell’area di miniera.
Quest’ultimo progetto prevede la formazione di una “duna” di schermo fra il lago di Castelnuovo e l’area mineraria di S. Barbara per il recupero ambientale mediante mc. 1.350.000 di materiale proveniente – allo stato delle conoscenze (punto 21 del citato decreto Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare n. DSA-DEC-2009 938 del 29 luglio 2009) – dallo scavo (complessivamente mc. 2.850.000) delle realizzazioni del passante e della Stazione Belfiore Macelli (c.d.
Stazione Foster) e delle opere connesse. Il relativo procedimento di V.I.A. è stato concluso con il decreto Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare n. DSA-DEC-2009 938 del 29 luglio 2009. Il progetto della c.d. Stazione Foster risulta approvato da Ferrovie dello Stato, T.A.V. s.p.a., Italferr s.p.a., Comune di Firenze, Regione Toscana, Ministero per i beni e attività culturali in sede di conferenza di servizi in data 3 marzo 1999, mentre il progetto (c.d. progetto Zevi) della relativa stazione (Stazione Belfiore Macelli) risulta approvato in analoga conferenza di servizi in data 28 dicembre 2003.
Il relativo procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. si è concluso con un provvedimento positivo con numerose condizioni (decreto Ministero Ambiente n. 649 del 23 giugno 2005), ma l’attuale nuovo progetto della Stazione Belfiore Macelli (c.d. Stazione Foster) e delle opere connesse risulta radicalmente modificato rispetto al precedente e non è mai stato assoggettato ad alcuna preventiva e vincolante procedura V.I.A., nonostante i relativi lavori propedeutici siano già stati avviati. Gli additivi utilizzati “condizionano” il terreno in modo tale da modificarne le caratteristiche geotecniche, chimiche, fisiche, tali da renderlo ben diverso dal “naturale” terreno di scavo. Nell’analoga situazione determinata dall’escavo per la realizzazione della “Linea 3” della Metropolitana di Roma la Regione Lazio e l’A.R.P.A.
Lazio hanno ritenuto il materiale scavato come rifiuto speciale da conferire in discarica controllata (determinazioni Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio B3697 del 13 agosto 2009 e n. B4993 del 23 dicembre 2008). "Pare, quindi - spiegano Elena Romoli e Stefano Deliperi - che il materiale da scavo possa esser trasportato presso la miniera di S. Barbara ai fini del riutilizzo per il risanamento ambientale senza alcuna comprovazione della sua legittima concreta utilizzabilità a causa della composizione.
Si rammenta che le terre e rocce da scavo sono considerate rifiuti speciali (art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) con codice CER 170504. In relazione ai valori delle analisi chimiche valutati in riferimento al sito di destinazione, i rifiuti speciali si distinguono in rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi e tossico-nocivi (i primi possono essere recuperati a seguito di specifici processi di gestione, i secondi devono essere conferiti a discarica autorizzata allo scopo).
Le terre e rocce da scavo (TRS) possono essere stralciate dal regime di trattamento dei rifiuti in pratica solo se le loro caratteristiche permangono naturali (artt. 185-186 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.)". Il ricorso è stato inoltrato anche al Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, al Presidente della Regione Toscana, all’Osservatorio ambientale del Nodo ferroviario di Firenze, ai Presidenti delle Province di Firenze e di Arezzo, ai Sindaci di Firenze, di Figline Valdarno e di Caviglia di perché, nell’ambito delle rispettive competenze, fermino i lavori, anche a tutela degli ingenti fondi pubblici investiti.
Infatti, l’eventuale apertura di una procedura di infrazione (art. 226 del Trattato CE o art. 258 della versione consolidata, approvata con decisione 2010/C 83/01) da parte della Commissione europea creerebbe una difficile situazione delle amministrazioni pubbliche coinvolte nel complesso di opere in merito a eventuali responsabilità in sede comunitaria. E' stato anche interessato a fini preventivi il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Toscana. L’azione legale si inserisce nel complesso di iniziative che associazioni, comitati, personalità della cultura, amministratori locali stanno portando avanti da anni per evitare che la linea ferroviaria “alta velocità” crei danni alla città di Firenze, unica al mondo, e al suo straordinario patrimonio culturale, nonché danni ad abitazioni e residenze di comuni cittadini.
Un diverso tracciato, in superficie, è possibile e il procedimento di valutazione di impatto ambientale consente proprio di considerare tutte le alternative valide, la mitigazione degli impatti, la migliore funzionalità delle infrastrutture.