Dichiarati non tassabili i contributi per la ricostruzione di case e aziende

Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente del Consiglio. La soddisfazione del Commissario per la ricostruzione che vede accolta la richiesta avanzata nei mesi scorsi.

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
04 marzo 2010 15:59
Dichiarati non tassabili i contributi per la ricostruzione di case e aziende

I contributi che saranno concessi per la ricostruzione di case e aziende, in favore della popolazione e delle imprese colpite dal disastro ferroviario avvenuto a Viareggio il 29 giugno dello scorso anno, non concorreranno alla formazione del reddito dei beneficiari e quindi non saranno soggetti a tassazione. Lo prevede l'ordinanza 3849 che contiene una serie di disposizioni urgenti in materia di protezione civile, firmata dal presidente del Consiglio dei ministri, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

E' una notizia accolta con soddisfazione dal commissario per la ricostruzione, che vede finalmente accolta una delle richieste contenute nel Piano per la ricostruzione e sollecitata più volte sia dalle istituzioni che dai Comitati dei cittadini viareggini. Lo stesso commissario aveva inviato l'11 settembre del 2009 una lettera ufficiale in tal senso al Ministero delle finanze. A distanza di alcuni mesi è dunque giunta l'attesa disposizione. Ecco infatti il testo dell'articolo che riguarda Viareggio, il numero 14: “Al fine di assicurare la dovuta perequazione delle iniziative di carattere straordinario diposte a tutela della popolazione colpita dall'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, i contributi concessi in favore della popolazione le cui unità immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi del 29 giugno 2009, nonché dei titolari di imprese i cui immobili siano stati distrutti, danneggiati o resi inagibili dagli stessi eventi o comunque non più disponibili a causa di provvedimenti dell'autorità competente, ai sensi dell'art.

1, comma 2, lettera b e comma 4, lettera b dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3.800 del 6 agosto 2009, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di mancato guadagno, non conco rrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni”. di Tiziano Carradori

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