Con il “decreto legge Bersani ”n° 223 del 4.7.2006 è stata attribuita ai Comuni la competenza di autenticare la firma del venditore sugli atti e le dichiarazioni relative alla vendita di autoveicoli, rimorchi, trattori.
L’Ufficio comunale potrà esclusivamente autenticare la firma del venditore in calce agli atti già compilati.
L’ACI, il PRA e gli uffici provinciali della motorizzazione potranno fornire, oltre all’autentica, la consulenza completa per la compilazione, il controllo di atti e documenti e il perfezionamento della trascrizione del passaggio di proprietà.
Per la sottoscrizione si dovrà presentare all’Ufficio il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo oggetto della vendita, munito di:
- atto di vendita
- una fotocopia della carta di circolazione
- documento di identità valido
- marca da bollo da euro 14,62, a cui si aggiungerà la spesa di euro 0,52 per diritti di segreteria.
L’atto di vendita sarà redatto sul retro del certificato di proprietà nello spazio già previsto per l’autentica notarile.
Qualora l’atto di vendita non fosse redatto sul certificato di proprietà, la firma autenticata deve essere posta dal venditore e dall’acquirente.
Qualora il venditore fosse in regime di comunione di beni, sarà necessario far porre ed autenticare la firma del coniuge.
mercoledì, 06 novembre 2024 - 14:57