Riparliamo di Posta Elettronica Certificata per capire a che punto sia la normativa e cercare di valutare quali siano i passi utili per attuarne un'effettiva diffusione all'interno delle pubbliche amministrazioni, ricordando che la necessità di introdurre questi sistemi si fa sempre più impellente: la complessità dei meccanismi obsoleti che regolano la pubblica amministrazione è ancora ai primi posti nelle analisi sulle difficoltà di ripresa economica italiana, e strumenti telematici di questo tipo contengono un grosso potenziale di semplificazione e risparmio.
Lo scorso 15 novembre è stato pubblicato in G.U. il Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 recante le "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata", che definisce i requisiti tecnico-funzionali necessari per l'erogazione del servizio. Il ruolo della PEC è di attribuire alla posta inviata via eMail valenza legale attestante invio e consegna di determinati documenti informatici: i requisiti richiesti sono l'identificazione certa del mittente, l'integrità e confidenzialità del messaggio, e la certificazione dell'avvenuto recapito.
L'elemento fondamentale è ovviamente la firma digitale, che è il discriminate in grado di assicurare l'integrità e autencità del messaggio con valore legale. Il 17 novembre è stata approvata la Circolare Cnipa CR/49, e ne è già stata avviata la pubblicazione in G.U.: si tratta del completamento del quadro normativo che rigurada lo strumento, infatti contiene le modalità per presentare domanda di accreditamento nell’elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio.
Le eMail certificate potranno scambiarsele indistintamente PA e privati, semplificando notevolmente passaggi interni ed esterni. Il momento sembra particolarmente propizio alle nuove modalità digitali di creazione e scambio di documenti, in questa fase infatti l'agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005, ha illustrato le innovazioni in tema di fatturazione conseguenti al recepimento con il Decreto legislativo n. 52/04 della Direttiva comunitaria 2001/115/Ce. In parole semplici significa che d'ora in poi sarà possibile la fatturazione elettronica, intesa non come trasmissione in allegato elettronico di fatture, ma come dematerializzazione di tutto il processo di 'vita' di una fattura, dalla creazione alla conservazione stessa in formato digitale, applicando ovviamente ai documenti requisiti ben specifici: il riferimento temporale, ossia la certezza della data, l'autenticità della provenienza e l'integrità del contenuto, tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata, o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica.
L'EDI-Electronic data interchange, è un sistema che consente lo scambio e la creazione di dati mediante determinati sistemi elettronici che non richiedono la firma digitale, bisogna però in questo caso utilizzare un accordo tipo, una sorta di documento standard definito dalla Commissione Europea che contiene linee guida che prevedono la enunciazione chiara di procedure e misure di sicurezza che permettano la verifica dell'origine, dell'integrità e il non disconoscimento dell'origine e del ricevimento nonché la riservatezza dei messaggi EDI.
Il documento elettronico di fatturazione deve essere infatti immodificabile, ossia non alterabile nel tempo. Questo significa che da un lato si utilizza la ancora e sempre controversa firma digitale, come nel caso della PEC, dall'altro, a livello europeo, si tende a cercare nuovi sistemi di trasmissione che superino la necessità di apposizione della firma stessa, definendo nuove metodologie di controllo elettronico dei requisiti garantistici. Intanto gli strumenti per sfruttare al meglio il digitale nella PA aumentano, bisognerebbe fare di tutto per assicurarne l'effettivo utilizzo.